CCNL Misericordie e Istituzioni Socio Assistenziali Anpas: siglato il verbale di rettifica

Le Parti hanno sottoscritto un verbale modificativo di alcuni art. del CCNL sottoscritto il 2 febbraio 2024

Lo scorso 2 febbraio Anpas Odv, Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia e Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl hanno sottoscritto il CCNL Anpas-Misericordie d’ItaIia che si applica al settore socio-sanitario, assistenziale, del trasporto sanitario e di emergenza urgenza extraospedaliera 2020/2022 e le stesse parti sociali hanno provveduto, con il verbale del 17 aprile 2024, alla correzione e conseguente rettifica di alcuni articoli del CCNL.
Le modifiche più rilevanti sono:
lavoro supplementare: modificata la percentuale, che passa dal 50% al 40% della deroga al raggiungimento della misura massima dell’orario settimanale per far fronte a condizioni oggettive;
lavoro a termine: specificato il periodo superiore a 6 mesi per il diritto di precedenza a favore del lavoratore che, neIl’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, abbia prestato attività lavorativa;
lavoro supplementare e straordinario: viene considerato lavoro supplementare l’orario ordinario settimanale fino alle 38 ore settimanali (non 40 ore), mentre è considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 38 ore settimanali;
malattia del figlio: definito il limite di 8 giorni annui di assenza per la malattia del figlio; per quanto riguarda l’anzianità di servizio, sono esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima (cancellata la quattordicesima);
percentuali complessive di ammissibilità: non è più prevista la deroga del superamento delle percentuali di utilizzo del contratto a tempo determinato in caso di assunzioni di contratti a tempo determinato per attività di volontariato.

 

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Anffas: siglata la pre-intesa

Previsti aumenti economici e modifiche sul piano normativo

Con l’accordo sottoscritto il 23 aprile 2024 da Consorzio la Rosa Blu e Fp – Cgil, Cisl – Fp, Uil – Fpl, vigente dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, sono stati stabiliti degli aumenti economici pari al 10,5%, prevedendo sul livello C2 un aumento di 155,00 euro (da riparametrare sulle altre posizioni economiche) per l’operatore socio-sanitario. Tale importo viene erogato in tre parti:
– 65,00 euro nel mese di aprile 2024;
– 35,00 euro nel mese di dicembre 2024;
– 55,00 euro nel mese di novembre 2025.
Inoltre, son state definite delle modifiche dal punto di vista normativo, prevedendo un istituto di salvaguardia del personale nei cambi di gestione, garantendo una tutela anche per gli impiegati a tempo determinato. Invero, sono state introdotte delle causali specifiche sui contratti a tempo determinato.
In ordine ai diritti e tutele, invece, viene migliorato l’istituto della reperibilità con il vincolo di permanenza in struttura, stabilendo una stringente perimetrazione della fascia oraria (considerato come orario di lavoro retribuito quello compiuto dalle 22 alle 24 e dalle 7 alle 9) e aumentando a 35,00 euro l’indennità.
Infine, è stata costituita una commissione volta all’aggiornamento del sistema di classificazione,  all’istituzione di Ordini Professionali e alla valutazione di uno specifico accordo per la rivisitazione del trattamento economico dell’istituto della malattia. 
Per la sottoscrizione definitiva, si deve attendere il parere delle lavoratrici e dei lavoratori nelle assemblee di consultazioni che di devono tenere entro il 17 maggio 2024.

Anticipazione ordinaria TFS/TFR, blocco delle domande per gli iscritti al Fondo Credito

In via di esaurimento le risorse finanziarie destinate allo scopo nel Bilancio di previsione per il 2024 (INPS, messaggio 25 aprile 2024, n. 1628).

L’INPS ha comunicato che le risorse finanziarie destinate nel Bilancio di previsione dell’Istituto per il 2024 alla prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito), istituita con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 219/2022, sono, sulla base delle stime effettuate, in via di esaurimento.

Pertanto, l’Istituto, dato che il Regolamento relativo alla prestazione prevede, all’articolo 1, comma 3, che l’erogazione dell’anticipazione ordinaria del TFS/TFR avvenga “nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate annualmente nel bilancio dell’INPS”, comunica che a partire dal 25 aprile 2024 è inibita la presentazione di nuove domande.

Inoltre, a decorrere dal 26 aprile 2024 e fino a nuova comunicazione, non è possibile per gli uffici credito delle sedi/poli territoriali e nazionali dell’INPS elaborare e trasmettere le bozze di proposta di cessione agli utenti. Quindi, è inibita, nella procedura “Anticipazioni Credito”, la funzionalità che consente l’invio all’utente della citata bozza di proposta.

Invece, le domande, per le quali la proposta di cessione pervenuta dall’utente abbia superato la verifica di capienza, devono essere esitate con le consuete modalità, mentre per quel che riguarda la gestione delle pratiche non elaborate, le sedi/poli territoriali e nazionali dell’INPS non dovranno procedere al mancato accoglimento delle stesse, in attesa di ulteriori istruzioni operative.

Intelligenza artificiale: le disposizioni sul lavoro

Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge in materia che individua criteri regolatori (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 23 aprile 2024, n. 78).

Nella seduta del Consiglio dei ministri del 23 aprile, il Governo ha approvato un disegno di legge per l’introduzione di disposizioni e la delega al Governo in materia di intelligenza artificiale, con la previsione della richiesta alle Camere di sollecita calendarizzazione nel rispetto dei regolamenti dei due rami del Parlamento.

Il disegno di legge introduce norme di principio e disposizioni di settore che, da un lato, promuovano l’utilizzo delle nuove tecnologie per il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e della coesione sociale e, dall’altro, forniscano soluzioni per la gestione del rischio fondate su una visione antropocentrica. In quest’ottica, il disegno di legge non si sovrappone al Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale approvato lo scorso 13 marzo dal Parlamento europeo, di prossima emanazione, ma ne accompagna il quadro regolatorio in quegli spazi propri del diritto interno, tenuto conto che il regolamento è impostato su un’architettura di rischi connessi all’uso della intelligenza artificiale (IA).

In particolare, le norme intervengono in 5 ambiti: la strategia nazionale, le autorità nazionali, le azioni di promozione, la tutela del diritto di autore, le sanzioni penali. Viene prevista, inoltre, una delega al governo per adeguare l’ordinamento nazionale al Regolamento UE in materie come l’alfabetizzazione dei cittadini in materia di IA (sia nei percorsi scolastici, sia in quelli universitari) e la formazione da parte degli ordini professionali per professionisti e operatori. La delega riguarda anche il riordino in materia penale per adeguare reati e sanzioni all’uso illecito dei sistemi di IA.

Infine, viene promossa l’IA nei settori produttivi da parte dello Stato e delle pubbliche autorità, per migliorare la produttività e avviare nuove attività economiche per il benessere sociale, nel rispetto principio generale della concorrenza nel mercato, dell’utilizzo e della disponibilità di dati ad alta qualità.

IA e lavoro

Il provvedimento si ispira al principio per cui l’intelligenza artificiale può essere impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell’Unione europea. Anche per il lavoro viene ribadito il principio di equità e non discriminazione, stabilendo che l’utilizzo dei sistemi di IA per l’organizzazione o la gestione del rapporto di lavoro non può in nessun caso essere discriminatorio.

Inoltre, viene istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche Sociali un osservatorio sull’adozione dei sistemi di IA.
Per le professioni intellettuali, viene stabilito che il pensiero critico umano debba sempre risultare prevalente rispetto all’uso degli strumenti di intelligenza artificiale, che può riguardare solo le attività di supporto all’attività professionale. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente si è stabilito, inoltre, che le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista debbano essere comunicate al cliente con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo. 

Peraltro, tra i requisiti per beneficiare del regime agevolativo a favore dei lavoratori rimpatriati rientrerà l’aver svolto un’attività di ricerca nell’ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale.

Infine, nell’ambito della legge sul diritto d’autore si prevede una disciplina specifica per le opere create con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale, assicurando l’identificazione delle opere e degli altri materiali il cui utilizzo non sia espressamente riservato dai titolari del diritto d’autore.

 

CIPL Edilizia Industria Cuneo: determinato l’EVR per il 2024



Positivi gli indicatori presi di riferimento ai fini della corresponsione dell’EVR


L’Ance Cuneo, insieme a Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, hanno sottoscritto il verbale di accordo nel quale vengono fissati i criteri per la determinazione dell’Elemento variabile della retribuzione 2024 e la sua erogazione.
Il riconoscimento dell’ Evr viene determinato sulla base della valutazione di 4 indicatori: monte salari denunciato alla Cassa edile, numero dei lavoratori iscritti alla Cassa, ore lavorate denunciare alla Cassa e le ore di CIGO, CIGS operai, come risultanti da banca dati INPS, rapportati al ramo di attività economica edilizia della Provincia di Cuneo.
L’andamento dei suddetti parametri per il triennio 2023/2022/2021 raffrontato con il triennio 2022/2021/2020 ha dato esito positivo per tutti e 4 i parametri. Pertanto, sussistono le condizioni per l’erogazione dell’Evr, per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024, nella misura del 100% del valore massimo stabilito a livello territoriale del 4% dei minimi in vigore alla data del 3 marzo 2022.


































Livello Minimo al 03.03.2022 4%
7 1.894,71 75,79
6 1.705,23 68,21
5 1.421,02 56,84
4 1.326,31 53,05
3 1.231,56 49,26
2 1.108,41 44,34
1 947,36 37,89

Tanto premesso, a seguito della verifica dei parametri in sede aziendale, si procederà, a decorrere dal 1° maggio 2024:
– con l’erogazione del 100% dell’Evr nella misura stabilita a livello provinciale, qualora i due indicatori aziendali risultino entrambi positivi; 
– con l’erogazione del 65% qualora uno solo dei due indicatori aziendali sia positivo.


































Livello Minimo al 03.03.2022 65% del 4%
7 1.894,71 49,26
6 1.705,23 44,33
5 1.421,02 36,95
4 1.326,31 34,48
3 1.231,56 32,02
2 1.108,41 28,82
1 947,36 24,63

Contributi PA: inapplicabilità dei termini di prescrizione fino alla fine del 2024

Fornite indicazioni sulle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche amministrazioni (INPS, circolare 22 aprile 2024, n. 58).

L’INPS ha fornito indicazioni in merito all’inapplicabilità, fino al 31 dicembre 2024, dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019.

Tali indicazioni riguardano, inoltre, le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle stesse PA alla Gestione separata, nonché l’inapplicabilità, fino al 31 dicembre 2024, delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 116 della Legge n. 388/2000, in materia di sanzioni civili.

Il Decreto Milleproroghe e i termini di prescrizione

In sostanza, l’Istituto, facendo seguito al messaggio n. 292/2024, ha chiarito le disposizioni introdotte dall’articolo 1, commi 16 e 17 del Decreto Milleproroghe (D.L. n. 215/2023). Peraltro, l’applicazione del differimento ha per oggetto la contribuzione relativa sia ai trattamenti pensionistici, sia ai trattamenti di previdenza (trattamenti di fine servizio e di fine rapporto) dei quali sono beneficiari i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001.

In particolare, l’INPS conferma integralmente le indicazioni contenute nella circolare n. 92/2023 sia in merito alle posizioni relative alla Gestione dipendenti pubblici, sia alla Gestione separata INPS (in particolare, quelle contenute nei paragrafi 2, 3.1 e 3.2) e che devono tenere conto dei nuovi termini indicati dal richiamato articolo 1, comma 16, lettere a) e b) del D.L. n. 215/2023.

Casi particolari

In riferimento alla regolarizzazione dei soli periodi fino al 31 dicembre 2004, l’INPS precisa che la disposizione di cui al comma 131 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2024 prevede che, per i periodi di paga fino alla medesima data, le pubbliche amministrazioni, per la corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali dei dipendenti iscritti alla Gestione ex INPDAP, sono tenute, al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, a trasmettere all’INPS esclusivamente i flussi di denuncia mensile Uniemens/ListaPosPA.

Pertanto, da gennaio 2024, qualora le PA procedano, laddove necessario, alla sistemazione/alimentazione delle posizioni assicurative della Gestione dipendenti pubblici, per periodi di servizio fino al 31 dicembre 2004, tramite il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA, non sono tenute a dare prova dei relativi versamenti.

Invece, nel caso le amministrazioni pubbliche intendano procedere, ai fini della sistemazione delle posizioni assicurative, con l’applicativo “Nuova PAssWeb”, tale modalità di sistemazione, non prevista nel campo di applicazione dell’articolo 1, comma 131, continuerà ad attivare le eventuali richieste di regolarizzazione contributiva da parte dell’INPS.

Le sanzioni

In base, all’articolo 1, comma 17 del Decreto Milleproroghe, le amministrazioni pubbliche che provvederanno, entro il 31 dicembre 2024, all’adempimento, anche in modalità rateale, degli obblighi di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell’articolo 3 della Legge n. 335/1995 non saranno tenute a corrispondere le sanzioni civili di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 116 della Legge n. 388/2000.

Qualora la domanda di rateazione, pur presentata entro il 31 dicembre 2024, non sia definita con l’accoglimento, il beneficio dell’inapplicabilità del regime sanzionatorio non può trovare applicazione anche se, successivamente, una nuova istanza dovesse essere accolta.

Infine, va precisato che un limite all’inapplicabilità del regime sanzionatorio è costituito dagli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato che abbiano statuito che le sanzioni civili sono dovute. Ciò in quanto il fondamento del giudicato sostanziale di cui all’articolo 2909 c.c., che risponde al generale principio della certezza del diritto, è quello di rendere insensibili le situazioni di fatto, dallo stesso considerate, ai successivi mutamenti della normativa di riferimento.

Esonero contributi IVS, precisazioni per i datori di lavoro agricoli

L’INPS illustra le corrette modalità di esposizione nel flusso Uniemens-PosAgri dell’esonero dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti sulla quota a carico dei lavoratori dipendenti (INPS, messaggio 23 aprile 2024, n. 1597). 

L’esonero contributivo in questione è quello previsto dalla Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023, art. 1, co. 15) in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

 

Viene infatti riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima.

 

È previsto, inoltre, un incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

 

L’INPS, nel messaggio in oggetto, interviene con chiarimenti rivolti ai datori di lavoro agricoli, ribadendo che la disposizione normativa in argomento non produce effetti sulla tredicesima mensilità, sulla quattordicesima mensilità e sui relativi ratei corrisposti che, pertanto, non devono essere considerati ai fini della determinazione dell’importo che dà diritto all’applicazione dell’esonero in trattazione.

 

Pertanto, nell’ipotesi in cui i datori di lavoro agricoli applichino contratti collettivi di lavoro che prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tali mensilità aggiuntive, o nei mesi di erogazione dei singoli ratei aggiuntivi, l’esonero viene calcolato esclusivamente sulla retribuzione imponibile relativa alla singola mensilità, non comprensiva delle mensilità aggiuntive.

 

Conseguentemente, vengono descritte le modalità di esposizione dell’esonero nel flusso Uniemens-PosAgri come segue:

 

nel campo <Retribuzione> deve essere indicata la retribuzione complessiva erogata al lavoratore, mentre, nel rigo relativo al <Tipo Retribuzione Particolare>, valorizzando il campo con i codici 8 o 9, deve essere inserito esclusivamente l’importo erogato a titolo di mensilità aggiuntiva (sia esso relativo alla tredicesima mensilità, alla quattordicesima mensilità o alla somma di entrambe le mensilità aggiuntive) in modo che il sistema di tariffazione possa individuare correttamente l’importo sul quale applicare l’esonero contributivo. 

 

Inoltre, l’Istituto precisa che, entro il 31 maggio 2024, dovranno essere sostituiti, con l’invio dei flussi corretti, i flussi di denuncia Uniemens-PosAgri relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 già inviati esponendo i relativi dati con modalità diverse da quelle sopra indicate. 

CIPL Edilizia Industria Biella: definito l’EVR da erogare per l’anno in corso



Le Parti Sociali hanno convenuto per l’anno 2024 la determinazione dell’EVR nella misura del 4% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2024


Il 27 Marzo 2024 si sono incontrati il Collegio Costruttori ANCE Biella e Feneal-Uil Piemonte, Filca-Cisl Piemonte Orientale, Fillea-Cgil Biella, in applicazione del punto 12 del contratto collettivo provinciale di Biella del 5 luglio 2021 che prevede l’istituzione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR).
Le Parti Sociali hanno convenuto per l’anno 2024, visto l’esito positivo secondo la comparazione definita nel contratto dei parametri territoriali presi a riferimento, la determinazione dell’EVR nella misura del 4% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2024. 
Di seguito gli importi da erogare nella misura piena del 4% per gli operai e per gli impiegati. 

Importi orari EVR operai anno 2024

















OPERAI IMPORTO ORARIO
Operaio 4° livello 0.32
Operaio specializzato 3° livello 0.30
Operaio qualificato 2° livello 0.27
Operaio comune di 1° livello 0.23

Importi mensili EVR impiegati anno 2024


























IMPIEGATI IMPORTO MENSILE
1° Categoria Super 7° livello 78.99
1° Categoria 6° livello 71.08
2° Categoria 5° livello 59.24
Impiegati Tecnici 4° livello 55.29
3° Categoria 3° livello 51.34
4° Categoria 2° livello 46.21
Primo Impiegato 1° livello 39.49

Di seguito gli importi da erogare nella misura del 2,6% per gli operai e per gli impiegati. 


Importi orari EVR operai anno 2024

















OPERAI IMPORTO ORARIO
Operaio 4° livello 0.21
Operaio specializzato 3° livello 0.19
Operaio qualificato 2° livello 0.17
Operaio comune 1° livello 0.15

Importi mensili EVR impiegati anno 2024


























IMPIEGATI IMPORTO MENSILE
1° Categoria Super 7° livello 51.34
1° Categoria 6° livello 46.21
2° Categoria 5° livello 38.51
Impiegati Tecnici 4° livello 35.94
3° Categoria 3° livello 33.37
4° Categoria 2° livello 30.04
Primo Impiegato 1° livello 25.67

 

CCNL Riscossione Tributi: nominate le Commissioni nazionali unitarie per il rinnovo

Nei giorni scorsi si è svolta la riunione per l’avvio della piattaforma di rinnovo del CCNL

Lo scorso 18 aprile si è svolta la riunione che ha dato l’avvio ai lavori unitari per la predisposizione della piattaforma per il rinnovo del CCNL dei dipendenti da Agenzia delle Entrate-Riscossione con l’insediamento delle Commissioni nazionali unitarie per il rinnovo del CCNL della Riscossione ed Equitalia Giustizia S.p.A. oltre ai relativi contratti integrativi aziendali, in scadenza il prossimo 31 dicembre 2024.
Secondo i sindacati, il rinnovo contrattuale ha l’obiettivo di rafforzare la specificità e l’identità del settore riconoscendo la qualità del lavoro svolto dai dipendenti e le loro legittime aspettative.
Pertanto, dovrà iniziare un percorso importante con l’obiettivo di realizzare una piattaforma rivendicativa incentrata sui cambiamenti organizzativi, tecnologici e operativi e su un aumento delle retribuzioni dei lavoratori.
I sindacati hanno, inoltre, specificato che dopo anni di incertezze e difficoltà il Settore sta vivendo una fase di ritrovata stabilità e di prospettiva per il futuro, raggiunti con l’impegno e la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori.

CCNL Università: al via le trattative con l’ARAN

Confronto in tema di contratto di ricerca e tecnologo a tempo indeterminato

Nei giorni scorsi, si è aperta all’Aran la trattativa inerente il contratto di ricerca e quello del tecnologo a tempo indeterminato. A parere dell’Aran, il CCNL di riferimento deve definire solo il costo del contratto di ricerca. Invero, secondo quanto sostenuto da Flc-Cgil, a seguito della definizione di una retribuzione si devono stabilire anche i diritti, che devono prendere di riferimento il profilo del ricercatore nonostante questo sia previsto a tempo definito e per specifici progetti.
Per quanto attiene il profilo del tecnologo a tempo indeterminato, l’Aran richiede l’inquadramento all’interno dell’area degli EP, ribadendo la sua disponibilità a valutare specifici aspetti del rapporto di lavoro. Al contrario, Flc-Cgil ritiene necessario che la figura del tecnologo sia contrattualizzata in una apposita area, con differente disciplina.  
A breve, verrà comunicata dall’Aran la data del prossimo incontro.