Indicazioni INPS sull’integrazione salariale con causale “eventi meteo”

Nei casi in cui la temperatura esterna sia più alta di 35° centigradi o venga comunque percepita in misura superiore a quella reale, il datore di lavoro può ricorrere al trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo” (INPS, messaggio 20 luglio 2023, n. 2729).

L’INPS rende note alcune indicazioni allorquando, in considerazione dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale e dell’incidenza che tali condizioni climatiche possono determinare sulle attività lavorative, i datori di lavoro decidano di sospendere o ridurre le stesse chiedendo di accedere al trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo”.

 

Si ricorda che tale causale è invocabile se le temperature risultino superiori a 35° centigradi, fermo restando che anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l’accoglimento della domanda di accesso al trattamento ordinario qualora entri in considerazione la valutazione della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale.

 

Pertanto, la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo deve tenere conto anche del grado di umidità, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.

 

L’istituto pone poi l’attenzione sul fatto che, oltre all’umidità, anche la particolare tipologia di attività svolta e le condizioni nelle quali si trovano a operare i lavoratori incidono concretamente sulla percezione della temperatura, come nei casi in cui le attività sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o comportano l’utilizzo di materiali ovvero in presenza di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

 

La medesima considerazione deve essere svolta anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, nonché nell’ambito del lavoro svolto in agricoltura, secondo la disciplina in materia di Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA). 

 

Il trattamento di integrazione salariale è riconoscibile in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, disponga la sospensione/riduzione delle attività in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al medesimo datore di lavoro o ai lavoratori.

 

Conseguentemente, è possibile valutare positivamente la richiesta di ricorso al trattamento di integrazione salariale anche laddove il responsabile della sicurezza ravvisi rischi o pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori legati alle temperature eccessive rilevate sul luogo di lavoro.

 

Infine, nel messaggio in commento, l’istituto ribadisce che possono ricorrere all’ammortizzatore sociale per “eventi meteo” anche i datori di lavoro tutelati dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali ex artt. 26 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015, sempre in considerazione sia della tipologia di attività lavorativa espletata, sia delle concrete modalità di svolgimento della stessa.