Sostegno al settore della moda: arrivano le istruzioni

Fornite le indicazioni procedurali per l’integrazione al reddito in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro del comparto (INPS, circolare 7 febbraio 2025, n. 39).

Su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INPS ha illustrato le modifiche apportate al D.L. n. 160/2024 dalla Legge di conversione n. 199/2024 in ordine alle disposizioni inerenti alle misure di sostegno al reddito in favore del settore della moda. Inoltre, l’Istituto ha fornito anche le relative istruzioni operative.

In particolare, l’INPS ha evidenziato che la riformulazione della norma ha esteso l’ambito di applicazione della misura di sostegno, già prevista per i settori tessile, dell’abbigliamento, del calzaturiero e del conciario, anche all’ambito della pelletteria, nonché – limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda – ai settori indicati dalla tabella A annessa al D.L. n. 160/2024 (Allegato n. 1) e al settore dei lavori di meccanica generale individuato dal codice ATECO 25.62.00.

Durata dei trattamenti

L’articolo 2, comma 1 del D.L. n. 160/2024 stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito in argomento è previsto per un periodo massimo di 12 settimane, collocabili entro il 31 gennaio 2025.

Al riguardo, l’INPS precisa che mentre i datori di lavoro già destinatari della misura di sostegno in trattazione, come individuati nella circolare dell’Istituto n. 99/2024, ricorrendone i presupposti, possono accedere all’intero periodo tutelato, i datori di lavoro operanti nell’ambito dei settori indicati nell’Allegato n. 1 della circolare in commento e nel settore dei lavori di meccanica generale individuato dal codice ATECO 25.62.00 – cui l’accesso alla misura di sostegno è stato esteso a seguito dell’intervento operato dalla Legge n. 199/2024 – possono, invece, richiedere il trattamento di sostegno del reddito esclusivamente per riduzioni/sospensioni dell’attività lavorativa riferite al periodo dal 28 dicembre 2024 al 31 gennaio 2025

Infatti, ai sensi dell’articolo 15, comma 5 della Legge n. 400/1988, le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presentazione delle domande

Le domande devono essere trasmesse all’INPS entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Qualora l’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa – che per i datori di lavoro ammessi alla tutela dalla legge di conversione n. 199/2024 non può essere anteriore al 28 dicembre 2024 – si collochi tra la data di entrata in vigore della menzionata Legge di conversione e quella di pubblicazione della circolare in argomento, i 15 giorni decorrono da tale ultima data.

I datori di lavoro destinatari della misura di sostegno che avessero già trasmesso istanza di accesso ai trattamenti per periodi successivi al 31 dicembre 2024, non devono riproporre la domanda.

I datori di lavoro operanti nei settori ricompresi nella tabella A annessa al decreto-legge n. 160/2024 (come indicati nell’Allegato n. 1 alla circolare in commento) nonché quelli appartenenti al settore dei lavori di meccanica generale, ai fini della trasmissione della domanda devono utilizzare la seguente causale: “ISU Ulteriori aziende settore moda ex l. 199/2024“.

I medesimi datori di lavoro, inoltre, all’atto della trasmissione della domanda, devono rilasciare una dichiarazione – resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, e disponibile all’interno della procedura informatica – in cui attestano di svolgere l’attività, in modo esclusivo o prevalente, nell’ambito delle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda. La domanda di accesso alla misura di sostegno deve essere integrata, inoltre, con una dichiarazione – sempre resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e disponibile all’interno della procedura informatica – in cui i datori di lavoro attestano di non poter ricorrere ad altri trattamenti di sostegno al reddito previsti dalla normativa a regime in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 2 del D.L.n. 160/2024, i datori di lavoro che fruiscono del trattamento di sostegno al reddito in argomento non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nella misura stabilita dall’articolo 5 del D.Lgs.n. 148/2015.

I periodi autorizzati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024 sono neutralizzati ai fini di successive richieste di trattamenti di integrazione salariale.

Il settore artigiano

Esclusivamente i datori di lavoro artigiani, in alternativa alla dichiarazione di responsabilità, possono allegare alla domanda la certificazione fornita loro dal FSBA attestante i periodi di Assegno di integrazione salariale già autorizzati dal Fondo medesimo che, ai fini dell’accesso alla misura di sostegno di cui all’articolo 2 del D.L. n. 160/2024, non possono essere inferiori a 26 settimane nel biennio mobile.

Sempre con riferimento al settore dell’artigianato, i datori di lavoro che richiedono il trattamento di sostegno al reddito in argomento devono contemporaneamente darne comunicazione al FSBA per mezzo di una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, indicando il periodo della richiesta della misura oggetto della domanda.

Modalità di pagamento

Il comma 3 dell’articolo 2 del D.L n. 160/2024 prevede che il trattamento di sostegno al reddito sia erogato direttamente ai dipendenti, alla fine di ogni periodo di paga, dai datori di lavoro, i quali provvedono successivamente a recuperare il relativo importo, in sede di conguaglio con i contributi dovuti, da effettuarsi – a pena di decadenza – entro i termini previsti dall’articolo 7, comma 3 del D.Lgs. n. 148/2015.

In presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, i datori di lavoro possono chiedere all’INPS il pagamento diretto della prestazione, secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 99/2024.

CIPL Edilizia Industria Napoli: determinato l’EVR 2025

A decorrere dal 1° gennaio 2025, l’EVR è stabilito nella misura massima del 4%

Le Parti sociali Acen, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno stabilito l’Elemento Variabile della Retribuzione nella misura massima del 4% dei minimi di paga base concordati nel Contratto Integrativo Provinciale, salvo verifica in sede territoriale dell’andamento congiunturale del settore, correlato dai parametri di produttività, qualità e competitività nel territorio.
Tanto premesso, il 3 febbraio 2025 le Parti sociali si sono incontrate per verificare gli indicatori territoriali e la conseguente determinazione, a livello provinciale, dell’EVR erogabile per il 2025. La verifica è stata effettuata raffrontando il triennio 2022/2023/2024 sul triennio 2021/2022/2023.
Per gli operai, l’erogazione dell’elemento variabile della retribuzione avverrà con riferimento alle sole ore di lavoro effettivo. 

CCNL Agenzie di somministrazione: sottoscritto accordo sul Fondo di solidarietà bilaterale

Le Parti procederanno, decorsi 6 mesi, ad una verifica degli effetti dell’intesa in termini di equilibrio economico finanziario del Fondo per gli eventuali interventi di natura contributiva, prestazionale e organizzativa

Il giorno 3 febbraio 2025 Assolavoro, Felsa-Cisl, Nidil-Cgil e Uiltemp-Uil hanno sottoscritto un accordo in tema di Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Somministrazione di Lavoro (FSBS), con decorrenza 1° marzo 2025. In generale la finalità perseguita dai Fondi di cui all’art. 27, D.Lgs. n. 148/2015, è quella di realizzare ovvero integrare, in chiave universalistica, il sistema di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso di sua cessazione. 
Le Parti Sociali hanno dato attuazione al dettato normativo con gli Accordi del 9 dicembre 2014, 25 novembre 2015 e, da ultimo, con I’Accordo di rinnovo del CCNL del 15 ottobre 2019. L’aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Somministrazione di Lavoro (FSBS) è pari a:
0,60% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori a tempo determinato e indeterminato anche in apprendistato, esclusi i dirigenti;
0,45% a carico del datore di lavoro e 0,15% a carico del lavoratore.
L’aliquota contributiva di cui sopra è dovuta al netto della contribuzione obbligatoria di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 276/2003 versata al Fondo FomaTemp (4,00%).
In relazione alle modalità applicative dell’Assegno di Integrazione Salariale (AIS), l’utilizzatore, all’atto di attivazione dell’AIS, sottoscrive apposita autocertificazione predisposta dal Fondo al fine di dare piena applicazione al principio di parità di trattamento economico e normativo. Le Parti valuteranno l’opportunità, ove ritenuto necessario, di individuare modalità di intervento, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamenti di integrazione salariale, al fine di salvaguardare l’equilibrio finanziario del Fondo e di evitare un utilizzo distorto dell’AIS. 

Variazione catastale e Superbonus: le comunicazioni dell’Agenzia

In tema di Superbonus, l’Agenzia delle entrate rende note le modalità con le quali viene inviata al contribuente apposita comunicazione nei casi in cui non risulti presentata la dichiarazione di variazione catastale nonché le modalità per regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse (Agenzia delle ntrate, provvedimento 7 febbraio 2025, n. 38133).

L’art. 1, comma 86, della Legge n. 213/2023 stabilisce che l’Agenzia delle entrate, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Superbonus) verifichi, sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l’utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di variazione catastale (articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701) anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell’immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati.

 

Nei casi oggetto di verifica per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l’Agenzia delle entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione ai sensi dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

L’Agenzia delle entrate rende disponibili al contribuente le informazioni, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso, per consentire all’intestatario catastale di regolarizzare la sua posizione ovvero di fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia, sulla base dei quali non si rende obbligatoria la presentazione della dichiarazione nel caso di specie.

 

 Le informazioni rese disponibili ai contribuenti sono:

  • codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;

  • identificativo catastale dell’immobile indicato dal contribuente nella Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificati dalla legge n. 234 del 2021;

  • invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione tramite il servizio “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati in possesso dell’Agenzia o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.

La comunicazione, contenente le suddette informazioni, viene inviata al domicilio digitale ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento ed è resa anche disponibile nel Cassetto fiscale del contribuente.

Gli intestatari catastali che hanno avuto conoscenza delle informazioni rese disponibili dall’Agenzia delle entrate possono regolarizzare le omissioni attraverso la presentazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste, in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Esonero contributivo per lavoratrici madri anche per le intermittenti

Il beneficio può essere riconosciuto anche alle occupate a tempo indeterminato con questa tipologia di contratto (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 5 febbraio 2025, n. 2).

Lo sgravio contributivo previsto dell’articolo 1, commi da 180 a 182, della Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) può essere esteso alle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato. Ad affermarlo è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella risposta all’interpello in commento avanzato dall’Associazione Nazionale per Industria e Terziario (ANPIT).

In sostanza, i commi 180 e 181 dell’articolo 1 della Legge n. 213/2023 prevedono per il triennio 2024-2026 una decontribuzione totale della quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri con 3 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. La medesima misura è prevista in via sperimentale per il 2024 anche per lavoratrici madri di 2 figli, sino al compimento del decimo anno di età del figlio minore.

Sul piano oggettivo, l’agevolazione riguarda esclusivamente la quota dei contributi a carico delle dipendenti, traducendosi in un incremento della busta paga utile a contrastare il preoccupante fenomeno dell’abbandono del mondo del lavoro da parte delle lavoratrici madri.

Sotto quest’ultimo profilo, la misura consiste in un intervento a sostegno delle lavoratrici madri che – a seguito dell’esenzione dall’aliquota contributiva INPS, normalmente trattenuta dallo stipendio – beneficiano di un incremento della retribuzione netta. Si tratta, dunque, di un intervento volto non a promuovere la stabilità dei rapporti di lavoro, quanto piuttosto ad incrementare i livelli retributivi riconosciuti alle lavoratrici madri e a sostenere il reddito delle famiglie con figli minori, senza determinare alcun vantaggio specifico per i datori di lavoro.

Da questo punto di vista, l’intervento sembra richiamare una misura affine, introdotta in via sperimentale dall’articolo 1, comma 137 della Legge di bilancio per il 2022 (Legge n. 234/2021) che ha previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali nella misura del 50% esclusivamente sulla quota a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato. Quest’ultima disposizione, analoga per ratio a quella in esame, è stata applicata a tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato, incluso il lavoro intermittente (INPS, circolare n. 102/2023). .

Pertanto, il Ministero non ravvisa elementi ostativi a utilizzare il medesimo criterio interpretativo anche con riferimento allo sgravio contributivo previsto dell’articolo 1, commi da 180 a 182 della Legge di bilancio 2024 la cui lettera, nell’individuare come ambito applicativo generale il “rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato”, si limita a escludere espressamente dal beneficio in esame il solo lavoro domestico.

Quindi, tenuto conto della mancata espressa esclusione del lavoro intermittente e della specifica finalità di sostenere il reddito delle lavoratrici madri – esigenza ancora più evidente rispetto a lavoratrici poste in una posizione di maggiore fragilità connessa allo svolgimento di un contratto flessibile – il Dicastero ritiene coerente con la ratio della previsione normativa aderire a un’interpretazione estensiva della richiamata disposizione. Conseguentemente, il beneficio contributivo in argomento può essere riconosciuto anche alle lavoratrici madri che siano occupate con un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato.

CIPL Edilizia Artigianato Bolzano: stabilito l’importo EVR per l’anno 2025



Stabilito l’importo dell’Elemento variabile della retribuzione per impiegati ed operai


La Flc-Lbc insieme alla Feneal-Sgk/Uil, Filca-Sgb/Cisl, Fillea-Agb/Cgil e Usas-Bau hanno siglato un accordo in data 21 gennaio 2025, per la determinazione dell’importo dell’Elemento variabile della retribuzione per l’anno 2025 per le lavoratrici ed i lavoratori del settore edile artigiano della provincia di Bolzano. Con l’accordo è stato novellato l’art. 4 del CIPL riguardante l’EVR pari al 6% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione del CCNL del 3 marzo 2022.
Nel corso dell’incontro si è reso noto l’esito positivo degli indicatori per la determinazione dell’EVR che verrà riconosciuto nella misura massima del 100%, fermo restando che a livello aziendale ogni impresa procede al calcolo dei due parametri aziendali, come stabilito dal CIPL 11 maggio 2023. Di seguito, gli importi relativi all’emolumento sono riportati in tabella.



















EVR Orario per gli operai
Livello Importo
1° livello 0,33
2°livello 0,38
3° livello 0,43
4° livello 0,46



























EVR mensile per gli impiegati
Livello Importo
1° livello 56,84
2° livello 66,51
3° livello 73,89
4° livello 79,58
5° livello 85,26
6° livello 102,31
7° livello 113,68

CCNL Occhiali Industria: nuovi minimi a febbraio



Prevista l’ultima tranche degli aumenti


Il CCNL del 4 dicembre 2023 sottoscritto dall’Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici (A.N.F.A.O.) assistita da Confindustria Moda e la Femca-Cisl, la Filctem-Cgil, la Uiltec-Uilapplicabile alle aziende che producono, in prevalenza, occhiali od articoli inerenti l’occhialeria (montature, lenti di qualsiasi materiale, astucci, galvanica, minuterie, ecc.) ha previsto nuovi minimi a decorrere dal 1°febbraio 2025.



































Livello Minimo
Q – Area Specialist.Gest. Consolid. 2.453,19
6 – Area Specialist.-Gest. Centrato 2.448,67
5S – Area Tecnica-Gest. Consolidato 2.323,29
5 – Area Tecnica-Gest. Centrato 2.242,18
4S – Area Qualificata Consolidato 2.075,54
4 – Area Qualificata Centrato 1.992,96
3S – Area Qualificata Base 1.936,25
3 – Area Operativa Consolidato 1.898,42
2 – Area Operativa Centrato 1.792,96
1 – Area Operativa Base 1.559,43

Ai lavoratori con qualifica di Quadro va aggiunto l’importo di 82,64 euro a titolo di indennità di funzione.

Agenzia entrate-Riscossione: rate fino a 7 anni con procedura online

Con l’entrata in vigore delle nuove regole in materia di rateizzazioni, l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibile sul proprio sito la nuova versione del servizio “Rateizza adesso” per l’invio telematico delle richieste, oltre all’aggiornamento della modulistica e di tutte le informazioni utili (Agenzia entrate-Riscossione, comunicato 8 gennaio 2025).

L’articolo 13 del D.Lgs. n. 110/2024 ha modificato l’articolo19 del D.P.R. n. 602/1973, introducendo significative novità in materia di dilazione di pagamento di cartelle e avvisi.

 

Il decreto legislativo stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2025 e per tutto il 2026, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la rateizzazione di importi iscritti a ruolo fino a 120mila euro, compresi in ciascuna domanda di dilazione, può arrivare fino un massimo di 84 rate mensili (in luogo delle precedenti 72).

 

Il provvedimento prevede il progressivo innalzamento a 96 rate per le istanze che verranno presentate negli anni 2027-2028 e a 108 rate a partire dal 1° gennaio 2029.

 

Le rateizzazioni con semplice richiesta fino a 84 rate si possono ottenere direttamente presentando la domanda tramite il servizio “Rateizza adesso”, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia entrate-Riscossione, oppure compilando la nuova modulistica da trasmettere via PEC o in alternativa da consegnare agli sportelli.

 

Per importi da rateizzare superiori a 120 mila euro (indipendentemente dalla data di presentazione della domanda) o per importi fino a 120 mila euro qualora si intenda ottenere una dilazione per un numero di rate maggiore di quelle concedibili con semplice richiesta (cioè più di 84 rate per le domande presentate nel 2025-2026), il Decreto n. 110/2024 prevede che il contribuente debba comprovare la propria situazione di temporanea difficoltà economica allegando all’istanza di rateizzazione idonea documentazione (per esempio l’Isee per le persone fisiche). Per queste tipologie di richieste “documentate”, in presenza dei requisiti per l’accesso alla dilazione, la ripartizione del pagamento può arrivare fino a un massimo di 120 rate mensili (10 anni).

 

Il Decreto ha, altresì, stabilito che nel caso di soggetti colpiti da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi o altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo in cui risiedono i componenti del nucleo familiare o dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa, in alternativa alla documentazione sopra citata, la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è valutata e documentata presentando la certificazione dell’inagibilità totale dell’immobile rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di rateizzazione.

 

Per le richieste presentate fino al 31 dicembre 2024 restano valide le modalità previste dalla precedente normativa.

Flussi 2025: al via i click day

L’invio delle istanze per assumere lavoratori stranieri è fissato per i giorni 5, 7 e 12 febbraio 2025 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 5 febbraio 2025).

I datori di lavoro che hanno precompilato le domande lo scorso mese di novembre per assumere lavoratori stranieri potranno inviare le istanze tramite la sezione Sportello unico immigrazione del Portale servizi del Ministero dell’interno nei giorni 5, 7 e 12 febbraio 2025. Per il 2025, sarà possibile presentare, al di fuori delle quote, le domande per lavoro subordinato non stagionale, fino a un massimo di 10.000 istanze, relative a lavoratori da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o grandi anziani.

Il calendario per l’inoltro delle domande varia in base alla tipologia dei lavoratori da assumere:

– il 5 febbraio 2025 si possono presentare le domande per i lavoratori subordinati non stagionali provenienti dai Paesi che hanno accordi di cooperazione con l’Italia (modello domanda B2020), tra gli altri, per i settori edilizia, meccanica, autotrasporto merci per conto terzi, telecomunicazioni, cantieristica navale;
– il 7 febbraio 2025 si potranno presentare le domande per gli altri lavoratori subordinati non stagionali, come lavoratori aventi origini italiane residenti in Venezuela (modello domanda B) o lavoratori del settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria, “in quota” e “fuori quota” (modello domanda A-BIS);
– il 12 febbraio 2025 sarà possibile presentare le istanze per i lavoratori stagionali dei settori agricolo e turistico – alberghiero (modello domanda C-STAG).

Ebav Veneto: stabilito il contributo per il personale disabile

Il contributo di 300,00 euro viene riconosciuto ai lavoratori con disabilità al 79%

L’Ente bilaterale artigianato Veneto ha stabilito un contributo Una Tantum, pari a 300,00 euro, per una nuova assunzione del personale con disabilità superiore al 79%. Il contributo viene erogato dalla data di assunzione, fino ad un massimo di 24 mesi, erogabili semestralmente. Le assunzioni devono rientrare nel periodo 1° gennaio 2024-31 dicembre 2024. Gli interventi non sono cumulabili per il singolo lavoratore e il contributo può essere erogato Una Tantum per azienda.
Per accedere al contributo, alla data d’assunzione, l’azienda deve avere meno di 15 dipendenti e non aver ricevuto o presentato richiesta per altre agevolazioni contributive erogate da altri enti/istituti. Inoltre l’Ente si riserva la facoltà di ottenere la documentazione integrativa per verificare la validità dell’autocertificazione che il disabile abbia una percentuale di invalidità superiore al 79%. 
Viene precisato, inoltre, che il lavoratore assunto deve aver superato: il periodo di prova, al momento della presentazione della domanda; il pagamento del contributo deve avere trattenute Ebav almeno un mese per l’azienda già versante, da almeno 3 mesi per l’azienda ex-novo nel sistema Ebav e da almeno 6 mesi per lavoratore con contratto a chiamata.