Fisco: reddito agricolo derivante da fotovoltaico


Forniti chiarimenti sulla determinazione del reddito derivante dalla produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica prodotta da una società agricola tramite due impianti situati su terreni agricoli (Agenzia delle entrate – Risposta 01 giugno 2022, n. 319).

Nel caso di specie, la società semplice istante svolge attività agricola su terreni, di proprietà ed in affitto, ed è proprietaria di un impianto fotovoltaico ” a terra”.
La Società avrebbe intenzione di realizzare, in aggiunta al già esistente impianto, un altro impianto fotovoltaico di medesima potenza.
Chiede un parere in merito alla possibilità di considerare come connesso all’attività agricola anche il secondo impianto fotovoltaico, al pari e in aggiunta al primo, già esistente e connesso, potendo così determinare il reddito derivante dalla produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica applicando il coefficiente di redditività del 25 per cento al fatturato di vendita dell’energia elettrica prodotta da entrambi gli impianti, per la parte eccedente la franchigia di 260.000 kWh ed al netto della tariffa incentivante.

La produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 kW di potenza nominale complessiva, può essere considerata connessa all’attività agricola nel caso sussista uno dei seguenti requisiti:
a) la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati realizzati su strutture aziendali esistenti;
b) il volume d’affari derivante dall’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 kW. Detto volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica;
c) entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 kW di potenza installata eccedente il limite dei 200 kW, l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola.
In presenza di impianti che soddisfino almeno uno dei requisiti sopra e nel rispetto del principio di prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella di produzione di energia, sia possibile considerare il reddito derivante da entrambi come connesso.
Per le suesposte considerazioni, l’Agenzia ritiene che l’ Istante potrà determinare il reddito derivante dalla produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica beneficiando dell’applicazione al fatturato di vendita dell’energia elettrica prodotta da entrambi gli impianti del coefficiente di redditività del 25 per cento, secondo quanto previsto dall’articolo 1 comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.


Firmata la convenzione tra Agenzia delle Entrate e Consulenti del Lavoro


Si rafforza il dialogo telematico per servizi sempre più efficaci (Agenzia delle entrate – Comunicato 03 giugno 2022)

Con una convenzione vengono fissate le nuove modalità di trasmissione dei dati sulle iscrizioni nell’albo nazionale e si dà avvio a un nuovo servizio online che permetterà agli iscritti all’Ordine, compresi i soci delle società tra professionisti, di comunicare all’Agenzia le informazioni relative alle procure conferite dai propri clienti per lo svolgimento delle attività di rappresentanza o assistenza.
In base alla convenzione, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro assolve centralmente agli obblighi comunicativi per conto di tutti gli ordini territoriali e sfrutta la cooperazione applicativa per trasmettere le informazioni concernenti gli iscritti, con frequenza quindicinale. L’Agenzia, potendo verificare lo stato dell’iscrizione del professionista su un archivio aggiornato, sarà quindi in grado di erogare ai consulenti del lavoro servizi digitali e telematici più efficaci. In particolare, l’accordo prevede che, entro il 30 giugno 2022, siano trasmesse tutte le iscrizioni, variazioni e cancellazioni risultanti nell’albo unico nazionale, relative all’anno 2021 e che le informazioni relative all’anno 2022 siano comunicate attraverso un web service che restituisce le variazioni dall’ultima richiesta.
Il primo servizio che sfrutterà queste modalità è il servizio web Gestione procure, che sarà disponibile, successivamente al primo aggiornamento delle informazioni (non prima del 12 settembre 2022), in area riservata.
Tramite Gestione procure, ciascun consulente del lavoro potrà comunicare all’Agenzia quali clienti hanno conferito procura per assistenza presso gli uffici, specificando la durata della stessa e i servizi per i quali ha efficacia. Il servizio permetterà anche al professionista di comunicare la lista dei propri collaboratori e, per ciascun cliente, se è stata concessa l’autorizzazione ad avvalersi dei collaboratori. Condizione per l’accesso all’applicativo sarà la regolare iscrizione all’ordine, verificata in base alle informazioni trasmesse dal Consiglio Nazionale.

Extra bonus R&S: come procedere al riversamento


L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 01 giugno 2022, n. 188987 ha definito la procedura che consente di regolarizzare gli indebiti utilizzi in compensazione dei crediti d’imposta maturati nei periodi di imposta a decorrere dal 2015 e fino al 2019.

Con la procedura di riversamento spontaneo prevista dall’art. 5, co. da 7 a 12, D.L. n. 146/2021, conv., con modif., dalla L. n. 215/2021, possono essere regolarizzati, senza l’irrogazione delle sanzioni e l’applicazione degli interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3, D.L. n. 145/2013, conv., con modif., dalla L. n. 9/2014.
La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021, che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:
– hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;
– hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
– hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.

Ai fini della procedura di riversamento deve essere utilizzato l’apposito modello utilizzato dall’Agenzia delle Entrate disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Il modello può essere, altresì, prelevato da altri siti internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate.

Modalità di presentazione del modello

Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline, ovvero tramite i soggetti incaricati.
La trasmissione telematica del modello è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo” reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Il modello contenente la richiesta di regolarizzazione deve essere presentato all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022.
In caso di esito positivo, l’importo della regolarizzazione deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022 in unica soluzione, oppure in tre rate annuali di pari importo, da corrispondere entro il 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024, senza avvalersi della compensazione di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997.
Dall’importo si scomputano le somme già versate, sia a titolo definitivo sia a titolo non definitivo, senza tener conto delle sanzioni e degli interessi. La procedura di riversamento non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eccedenti, qualora già versate, rispetto a quanto dovuto.
In caso di opzione per il versamento rateale, sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2022.
La rateazione non è ammessa nel caso in cui l’importo del credito di imposta da riversare sia stato accertato con atto di recupero o atto impositivo, notificato alla data del 22 ottobre 2021 e non ancora divenuto definitivo a tale data, ovvero constatato con processo verbale già consegnato alla medesima data. In tal caso il contribuente che intenda aderire alla procedura deve riversare entro il 16 dicembre 2022 in unica soluzione l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione.
La rateazione è ammessa nel caso in cui il contribuente che aderisce alla procedura è stato interessato da atto di recupero o atto impositivo, notificato successivamente alla data del 22 ottobre 2021, ovvero da constatazione contenuta in un processo verbale consegnato successivamente alla medesima data.
Il riversamento del credito d’imposta, in un’unica soluzione o a rate, è effettuato mediante modello F24, utilizzando i codici tributo approvati con successiva risoluzione.

Esclusione e decadenza dalla procedura di riversamento spontaneo

La procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021.
La regolarizzazione è in ogni caso esclusa nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato:
– di condotte fraudolente;
– di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
– di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;
– della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.


Tassazione dell’incentivo all’esodo conferito nel fondo previdenza complementare


In caso di trasferimento al fondo di previdenza complementare delle somme spettanti a titolo di incentivo all’esodo non si applica il principio di neutralità fiscale previsto per il TFR. Tali somme devono essere trasferite al netto dell’imposta. (Agenzia delle Entrate – Risposta 03 giugno 2022, n. 323).

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda il trattamento fiscale da riservare alle somme spettanti ai singoli dirigenti a titolo di incentivo all’esodo nel caso di trasferimento delle stesse al Fondo di Previdenza complementare su richiesta del beneficiario.
Nella fattispecie la società ha sottoscritto un accordo sindacale, al fine di avviare un percorso volto alla gestione del personale Dirigente in servizio in un’ottica di esodo incentivato rivolto a coloro che manifestano interesse ad anticipare l’uscita dal servizio rispetto alla maturazione del diritto alla pensione per vecchiaia, in base al quale:
– ai dirigenti che risolveranno consensualmente il rapporto di lavoro sarà riconosciuto, a titolo di incentivo all’esodo, un importo modulato come riportato nella tabella allegata all’Accordo stesso;
– le mensilità riportate nella tabella saranno calcolate secondo i criteri ex articoli 2118 e 2121 del Codice Civile (Retribuzione Annua Lorda diviso 12 da erogarsi a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR) in considerazione della data effettiva di uscita dall’azienda;
– previa verifica di fattibilità, l’importo a titolo di incentivo all’esodo, nella sua totalità od in parte, potrà essere versato dall’azienda, su richiesta esplicita del dirigente, sulla posizione del dirigente aperta presso il Fondo di Previdenza Complementare per i Dirigenti di Azienda (di seguito “Fondo di previdenza”).


L’Agenzia delle Entrate ha osservato, preliminarmente, che in base alle disposizione del TUIR (art. 17, co. 1, lett. a), Dpr n. 917/1986) sono soggette a tassazione separata le altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, nonché le somme e i valori comunque percepiti a seguito di transazioni relative alla risoluzione del predetto rapporto.
Si tratta di quelle indennità e somme percepite una tantum in diretta correlazione alla cessazione del rapporto di lavoro, tra le quali rientrano anche le somme erogate a titolo di incentivo all’esodo, ossia quelle somme, aggiuntive rispetto al TFR, offerte al dipendente che accetta di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro.
Tali somme sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con la medesima aliquota determinata per il TFR.


Riguardo al finanziamento delle forme pensionistiche complementari, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando.
Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi di previdenza complementare, con adesione su base collettiva, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
Il trasferimento del TFR al fondo di previdenza complementare, sia maturando che pregresso, non costituisce anticipazione e, quindi, non assume rilevanza fiscale al momento del trasferimento. L’importo del TFR pregresso deve essere imputato alla posizione individuale e assoggettato a tassazione al momento dell’erogazione della prestazione pensionistica. In altri termini, per espressa previsione normativa (art. 19, co. 4 del TUIR) il trasferimento del TFR alla previdenza complementare avviene in regime di neutralità fiscale.


L’Agenzia delle Entrate ha precisato che detto regime di neutralità fiscale è previsto per il TFR, ma non per le altre somme.
Pertanto, all’eventuale trasferimento al fondo di previdenza complementare delle somme spettanti a titolo di incentivo all’esodo non è applicabile il principio di neutralità fiscale; tali somme possono essere versate al netto dell’IRPEF dovuta in base al regime di tassazione separata.

Incentivi per le imprese creative: semaforo verde


Al via il Fondo del Ministero dello sviluppo economico che incentiva le piccole e medie imprese creative a promuovere investimenti in attività culturali e artistiche, anche relative all’audiovisivo (tv, cinema e contenuti multimediali), al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, al software e ai videogiochi, nonché all’architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei e all’artigianato artistico (Ministero Sviluppo Economico – comunicato 01 giugno 2022).

Per i nuovi incentivi sono disponibili risorse pari a 20 milioni di euro per ciascun anno 2021 e 2022, per un totale di 40 milioni di euro, e sono promossi dal ministro Giancarlo Giorgetti che punta a valorizzare sul territorio nuova imprenditorialità in settori in cui il Made in Italy eccelle per idee e creatività.
Sono finanziati anche interventi che prevedono la collaborazione delle Piccole e medie imprese creative con le imprese di altri settori produttivi, in particolare quelli tradizionali, nonché con le università e gli enti di ricerca per l’acquisizione di servizi specialistici.
A partire da giugno sarà possibile avviare le procedure funzionali alla presentazione delle domande per richiedere contributi a fondo perduto, l’agevolazione nell’accesso al credito e la promozione di strumenti innovativi di finanziamento, secondo il calendario delle date di apertura degli sportelli:


– l’accreditamento delle imprese non residenti nel territorio italiano sarà possibile a partire dalle ore 10 del 13 giugno 2022; per le imprese italiane non è necessario l’accreditamento;


– per l’avvio, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative la compilazione delle domande sarà possibile a partire dalle ore 10 del 20 giugno 2022 mentre l’invio è previsto a partire dalle ore 10 del 5 luglio 2022;


– per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori la compilazione delle domande sarà possibile a partire dalle ore 10 del 6 settembre 2022 mentre l’invio è previsto a partire dalle ore 10 del 22 settembre 2022.


Gli sportelli per la presentazione delle domande saranno gestiti da Invitalia per conto del Ministero dello sviluppo economico.


Il codice tributo per il bonus carburanti agricoltura e pesca


Istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (Agenzia delle entrate – Risoluzione 30 maggio 2022, n. 23/E).

L’articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, prevede che alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2022.
Lo stesso articolo 18 prevede che il credito d’imposta, entro la data del 31 dicembre 2022, sia utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduto solo per intero a terzi, secondo le modalità ivi indicate.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:
– “6965” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) – art. 18 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.


 

L’agente sportivo può accedere al regime dei lavoratori impatriati


I redditi percepiti dall’agente sportivo devono essere inquadrati in quelli di lavoro autonomo e, considerato che lo stesso agente, può fruire del regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori impatriati, in quanto ha riportato la propria residenza in Italia nel 2022 dopo essere stato iscritto all’Aire per gli otto anni precedenti, concorreranno alla formazione del reddito complessivo nella misura ridotta del 30% dall’anno d’imposta in corso e per i successivi quattro (Agenzia Entrate – risposta 31 maggio 2022, n. 315).

Il regime speciale dei lavoratori impatriati è disciplinato dall’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 e per accedere è necessario che il lavoratore:
– trasferisca la residenza in Italia;
– non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
– svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.


Sono destinatari del beneficio fiscale, inoltre, i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
– sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
– abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.


L’agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.
Per accedere al regime speciale, è necessario, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta precedenti il rientro.
Relativamente al caso di specie, i redditi percepiti dall’agente sportivo, inquadrati nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del Tuir, rientrano nel regime agevolato e concorreranno alla formazione del reddito complessivo nella misura ridotta del 30% dall’anno d’imposta in corso e per i successivi quattro.


Pronti i codici tributo per ricercatori e docenti rimpatriati


Istituiti i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, degli importi per l’esercizio dell’opzione al regime agevolato da parte dei docenti o ricercatori rimpatriati. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 31 maggio 2022, n. 24/E)


 


Ai docenti o ricercatori che siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime agevolato (art. 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78) ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, viene consentito di optare per l’applicazione del regime predetto se sussistono i requisiti richiesti dalla norma (art. 5, co. 5-ter, DL n. 34 del 2019).
L’esercizio di tale opzione è subordinato al versamento di un importo del 10 o del 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione.
Gli importi dovuti per esercitare l’opzione sono versati mediante il modello di pagamento F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L’importo dovuto è versato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione di cui trattasi. I soggetti per cui tale periodo si è concluso entro il 31 dicembre 2021, effettuano il versamento entro 180 giorni dalla pubblicazione del citato provvedimento.
Tanto premesso, per consentire il versamento degli importi in parola, tramite il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), sono istituiti i seguenti codici tributo:
– “1880” denominato “Docenti e ricercatori – importo dovuto (10 per cento) per l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 5, co. 5-ter, lett. a), del DL n. 34 del 2019”;
– “1881” denominato “Docenti e ricercatori – importo dovuto (5 per cento) per l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 5, co. 5-ter, lett. b), del DL n. 34 del 2019”.
In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” sono indicati: – nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore che opta per l’adesione al regime agevolato; – nella sezione “ERARIO ED ALTRO”: – nel campo “tipo”, la lettera “R”; – nel campo “elementi identificativi”, se applicabile, il codice fiscale del datore di lavoro cui il lavoratore dipendente presenterà la richiesta di applicazione del regime agevolato; – nel campo “codice”, il codice tributo sopra indicato; – nel campo “anno di riferimento”, l’anno corrispondente al primo periodo d’imposta di fruizione dei benefici fiscali previsti dall’articolo 44, comma 3-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nel formato “AAAA”; – nel campo “importi a debito versati”, l’importo dovuto.

Acquisto veicolo disabile: cosa serve per l’Iva al 4%


Per fruire dell’Iva al 4%, il disabile acquirente di un’auto, deve presentare un atto notorio o una dichiarazione attestante che nel quadriennio anteriore non abbia fruito della stessa agevolazione e copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti al veicolo, anche di serie, prescritti dalle Commissioni mediche locali (Agenzia Entrate – risposta 30 maggio 2022 n. 313).

Il numero 31) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto Iva, prevede l’aliquota IVA agevolata del 4% per:
– poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione, intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie;
– motoveicoli di cui all’art. 53, co. 1, lett. b), c) ed f), D.Lgs. n. 285/1992, nonché autoveicoli di cui all’art. 54, co. 1, lett. a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti disabili, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l’adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi;
– autoveicoli di cui all’art. 54, co. 1, lett. a), c) ed f), D.Lgs. n. 285/1992, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.


Detto questo, per quanto concerne i soggetti titolari di patente speciale per ridotte o impedite capacità motorie, le procedure per l’applicazione dell’aliquota ridotta sono disciplinate dal decreto del Ministero delle Finanze 16 maggio 1986, modificato dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 gennaio 2022.
La nuova disposizione, in vigore dal 29 gennaio 2022, semplifica il procedimento per accedere all’Iva agevolata, prevedendo che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA al 4% alla cessione del veicolo per i disabili è sufficiente la presentazione della patente di guida recante l’indicazione degli adattamenti al veicolo e l’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione.


Superbonus: determinazione superficie residenziale di edificio condominiale


In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sui criteri di determinazione della superficie residenziale di edificio condominiale (Agenzia delle entrate – Risposta 30 maggio 2022, n. 314).

Nello specifico, il Fisco ha ribadito che nel caso di:
– edificio ” residenziale nel suo complesso” – in quanto più del 50 per cento della superficie complessiva delle unità immobiliari sono destinate a residenza – il Superbonus per interventi realizzati sulle parti comuni spetta anche ai possessori di unità immobiliari non residenziali (ad esempio, al professionista che nel condominio ha lo studio oppure all’imprenditore che nel condominio ha l’ufficio o il negozio). Tali soggetti, tuttavia, non potranno fruire del Superbonus per interventi ” trainati” realizzati sui propri immobili;
– edificio ” non residenziale nel suo complesso” – in quanto la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza è minore del 50 per cento, il Superbonus per interventi realizzati sulle parti comuni spetta solo ai possessori di unità immobiliari residenziali che potranno, peraltro, fruire del Superbonus anche per interventi ” trainati” realizzati sui propri immobili, sempreché questi ultimi non rientrino tra le categorie catastali degli immobili “di lusso” escluse (A/1, A/8 e A/9). Al riguardo, per la verifica che l’edificio oggetto degli interventi sia residenziale nella sua interezza, occorre fare riferimento alla superficie catastale delle unità immobiliari determinata secondo quanto previsto nell’allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, denominato ” Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria”. Ai fini della verifica della natura “residenziale” dell’edificio non va conteggiata la superficie catastale delle pertinenze delle unità immobiliari di cui lo stesso si compone. Pertanto, ad esempio, nel caso di un box o di una cantina pertinenziale di una abitazione ovvero nel caso di un magazzino pertinenziale di una unità immobiliare a destinazione commerciale, la superficie catastale di tali pertinenze non va considerata.
Inoltre, nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio per i quali il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto di interventi, il calcolo va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze, indipendentemente dalla circostanza che le stesse siano o meno servite dall’impianto termico; inoltre, nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio nei quali la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio è superiore al 50 per cento, ai fini del calcolo dell’ammontare massimo delle spese ammesse al Superbonus vanno conteggiate anche le unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce). L’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono. Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ed effettivamente rimborsata al condominio.
Pertanto, qualora l’edificio sia residenziale nel suo complesso, il limite di spesa per gli interventi sulle parti comuni è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui si compone l’edificio comprese le unità D/2 e C/6.