CCNL Alimentari Industria: siglato il rinnovo contrattuale

Il rinnovo aggiorna la parte economica, con aumenti di 280,00 euro, e la riduzione dell’orario di lavoro

Le OO.SS. Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, insieme alle associazioni delle imprese del settore, hanno firmato, il 1° marzo scorso, il rinnovo del CCNL dell’industria alimentare. I sindacati si sono detti soddisfatti del risultato raggiunto, in particolar modo riguardante il salario, il welfare e il contrasto alla precarietà. 
Con il nuovo accordo è previsto un incremento di 280,00 euro per un montante complessivo a parametro 137 che, passati i 4 anni, diventa di 10.236 euro. La prima tranche parte dal 1° dicembre 2023 con un aumento pari a 75,00 euro già nei primi 14 mesi di applicazione del contratto che consente ai dipendenti del settore di recuperare un importo di 170,00 euro, vale a dire il 60% dell’aumento totale previsto. Per quanto riguarda la mancata contrattazione di secondo livello si aggiungono altri 15,00 euro mensili a quelli già previsti. 
Ad essere migliorato è anche il welfare contrattuale, con un aumento di 4,00 euro per il Fondo integrativo sanitario Fasa a garanzia di maggiori prestazioni. Per quanto riguarda il fondo di previdenza complementare Alifond, il contributo a carico delle aziende arriva a 1,5% (+0,3%, equivalente a 6,00 euro). Inoltre, viene stabilito il rafforzamento del congedo di maternità e paternità. 
Per quel che concerne la parte normativa, viene stabilita la riduzione dell’orario di lavoro. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2026 coloro i quali svolgono turni di 18 e 21 ore hanno una riduzione di 4 ore a cui si aggiungono altre 4 ore per l’anno successivo. Dal 1° gennaio 2027, invece, la riduzione di 4 ore si applica a tutti i dipendenti. 
Il contrasto alla precarietà viene perseguito mediante il dimezzamento della percentuale complessiva che passa dal 50% al 25% dei contratti a termine, in somministrazione e in staff leasing. 
Per quel che riguarda i congedi parentali aumentano le ore retribuite per l’inserimento al nido e scuola dell’infanzia e per l’accudimento intragenerazionale per i genitori anziani e per le donne vittime di violenza. Ad essere introdotto è anche il paragrafo “Diversità e inclusione”, in materia di pari opportunità. 
In ultima analisi, le Parti hanno stabilito l’avvio da parte della Commissione paritetica tecnica per l’aggiornamento delle declaratorie a partire dal 2024, al fine di rivisitare il sistema classificatorio.

CCNL Edilizia Piccola Industria (Confapi): rinnovato il contratto

Sottoscritta la parte normativa del contratto per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini. Il contratto era stato già rinnovato per la parte economica nell’ottobre 2022     

A seguito dell’accordo raggiunto sul salario lo scorso 11 ottobre 2022, nei giorni scorsi si sono incontrate Confapi-Aniem, Unione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere e Settori Affini Aderenti a Confapi, e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil, per definire il rinnovo della parte normativa del contratto, che interessa circa 60mila lavoratrici. 
Gli accordi sottoscritti in data 29 febbraio 2024 riguardano la disciplina dell’apprendistato, l’Evr, la bilateralità e l’equivalenza delle tutele normative ed economiche del contratto in attuazione dell’art. 11 del Codice Appalti.
Le organizzazioni sindacali, considerata la particolare situazione storica e politica, hanno espresso soddisfazione per il rinnovo in questione che punta al riconoscimento delle professionalità dei lavoratori con un più massiccio ricorso alla formazione, alla specializzazione e alla competenza dell’impresa.
Soddisfazione condivisa anche da Confapi Aniem, la quale ha sottolineato l’importanza di aver riattivato un confronto costruttivo e di aver condiviso accordi migliorativi anche per l’attività delle aziende. 

CCNL Metalmeccanica Industria: presentazione della piattaforma da parte delle OO.SS.

Le OO.SS. Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, hanno presentato l’ipotesi di piattaforma che a seguito dell’approvazione da parte degli Organismi dirigenti e dell’Assemblea, verrà illustrata ai lavoratori e alle lavoratrici del settore

Il 30 giugno 2024 è prevista la scadenza del contratto Federmeccanica-Assistal, firmato unitariamente il 5 febbraio 2021 da Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil. A tal fine le OO.SS. di settore hanno presentato la piattaforma di rinnovo contrattuale, che a seguito dell’approvazione da parte degli Organismi dirigenti e dell’Assemblea, verrà illustrata ai lavoratori e alle lavoratrici del settore. Nello specifico, si tratta di una piattaforma che intende rappresentare le esigenze del lavoro metalmeccanico e fornire risposte adeguate per rimettere al centro il lavoro industriale e investire nelle nuove generazioni. Il rinnovo, affermano i Sindacati, si colloca in una fase storica caratterizzata dalla transizione ecologica, digitale e dell’Intelligenza artificiale, che richiedono soluzioni socialmente eque riducendo le disparità e tutelando sempre meglio il mondo del lavoro industriale. Di seguito alcune delle richieste presentate dalle OO.SS.

Campo di applicazione

Richiesta l’estensione applicativa del contratto, soprattutto nei casi di riorganizzazione/razionalizzazioni e più in generale di transizione che comportano modifiche societarie od organizzative, verso realtà che espletano il medesimo ambito di attività.
Inquadramento
La recente riforma dell’inquadramento del contratto ha rappresentato un punto di innovazione contrattuale rilevante, ma non ha ancora trovato concreta implementazione nei contesti aziendali. Si ritiene pertanto necessario, attraverso la Commissione nazionale Inquadramento, completare l’identificazione di ulteriori esemplificazioni dei profili professionali.
Formazione
Sulla base dei vari contesti aziendali, appare necessario garantire l’espletamento della formazione anche durante l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, con il riconoscimento della piena retribuzione, dando priorità a quella relativa al diritto soggettivo se non ancora esercitato. Nei processi di transizione che possono determinare un cambiamento nelle competenze sarebbe necessario definire in sede aziendale specifici interventi. Per favorire la crescita professionale, garantire invece la realizzazione di programmi formativi per rafforzare e acquisire le competenze professionali sia trasversali, linguistiche, digitali, tecniche o gestionali, che specialistiche. 
Flexible benefits
Richiesto un aumento dell’importo a 250,00 euro annui, nonchè l’istituzione di una “Piattaforma metalmeccanica Welfare” unica nazionale a gestione delle Parti, al fine di garantire a tutti la possibile conversione del Pdr in welfare, con ulteriori convenzioni e forme di sostegno ai dipendenti.
MètaSalute
Avanzata la richiesta di adeguamento progressivo del contributo mensile a carico aziendale di 4,00 euro a dipendente, finalizzato a sviluppare prestazioni di carattere integrativo e mutualistico erogate dal Fondo sanitario.
Fondo previdenziale Cometa
Al fine di incrementare il numero di aderenti al Fondo previdenziale (Cometa) occorre prevedere forme di premialità straordinarie per nuovi aderenti accompagnate da campagne informative condivise tra le Parti attraverso una comunicazione nel cedolino paga. Prevedere la contribuzione aziendale al fondo previdenziale anche per i periodi di non attività lavorativa o di sospensioni del rapporto di lavoro per qualsiasi causa (cassa integrazione, congedo parentale ed altre assenze).
MetApprendo
Al fine di sviluppare ulteriormente la piattaforma MetApprendo come strumento utile per la formazione professionale, si ritiene necessario definire anche per questo rinnovo contrattuale soluzioni che ne consolidino il funzionamento. 
Riduzione orario di lavoro
La riduzione dell’orario di lavoro e la sua rimodulazione (telelavoro, lavoro agile, ecc.) sono già state parzialmente realizzate nella contrattazione di secondo livello in Italia e in altri Paesi europei, attraverso un maggior utilizzo degli impianti, nuove turnistiche e recupero di efficienza. Per dare uniformità all’industria metalmeccanica e delle installazioni, anche al fine di migliorare la qualità e l’attrattività nei confronti delle giovani generazioni, le OO.SS. ritengono utile sperimentarla anche nel contratto. Viene, infatti, richiesta una riduzione dell’orario di lavoro che implementi quanto già previsto per il lavoro a turni e che si applichi anche in settori/aziende coinvolti in processi di transizione, riorganizzazione o crisi e di consistente riqualificazione professionale. Richiesta, infine, l’avvio di una fase di sperimentazione contrattuale con l’obiettivo di raggiungere progressivamente una riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali, facendo salve le intese aziendali esistenti.
Lavoro agile, telelavoro e co-working
Richiesta la definizione della normativa quadro a livello nazionale.
Minimi, trasferte e reperibilità
La richiesta di aumento, relativa al periodo di vigenza 2024-2027, è pari a 280,00 euro al liv. C3 (ex-5°cat.) sul trattamento economico minimo come previsto nella lettera H e un’analoga rivalutazione dei trattamenti di trasferta e di reperibilità. A tale richiesta si aggiungerà quanto previsto dalle lettere E ed F dell’Accordo Interconfederale riguardo al trattamento economico complessivo.
Premio perequativo
L’istituto dell’elemento perequativo, introdotto dal 2008, a distanza di anni riscontra un’applicazione molto limitata per una sua formulazione che riduce fortemente la sua efficacia. Viene richiesto pertanto d’incrementare a 700,00 euro l’importo annuo e di modificare i criteri di erogazione, affinché sia realmente riconosciuto alle lavoratrici e ai lavoratori che dipendono da imprese che non hanno in vigore un premio di risultato o analoghe voci retributive derivanti dalla contrattazione collettiva aziendale, evitando che le lavoratrici e i lavoratori delle medesime aziende rimangano di fatto senza la copertura del secondo livello di contrattazione.

CCNL Residenze sanitarie assistenziali-Aris: erogato l’Elemento retributivo aggiuntivo



Con il mese di marzo corrisposto L’Era per 13 mensilità


L’ipotesi di accordo siglata il 24 gennaio 2024 tra Aris e Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fp, prevede, all’art. 2 rubricato “incrementi economici”, che dal 1° marzo 2024 fino alla data di stipula del nuovo CCNL, al personale di settore non beneficiario del superminimo non assorbibile in caso di futuri incrementi contrattuali e in caso di passaggi verticali e di eventuali incrementi stabiliti dalla contrattazione aziendale di cui all’56, vengono riconosciuti gli incrementi economici mensili lordi per 13 mensilità, distinti secondo la categoria di inquadramento, come indicato nella colonna B della tabella sottostante.














































Categoria di inquadramento A B
Retribuzione in vigore Elemento Retributivo Aggiuntivo (ERA)
Categoria A 1.158,00 65,57
Categoria B 1.250,00 61,68
Categoria C 1.315,00 104,80
Categoria D 1.417,00 2,80
Categoria E 1.495,00 1,06
Categoria F 1.552,00 194,00
Categoria G 1.676,00 130,00
Categoria H 1.777,00 318,50
Quadri 1.889,00 230,00

Con la medesima decorrenza, inoltre, per il personale inquadrato come sotto, purché non beneficiario del superminimo di cui all’art. 56, gli aumenti sono maggiorati delle somme aggiuntive mensili lorde previste nella tabella sotto riportata.


































Qualifica Cat. di inqua­dramento Integr. ERA
Operatore socio sanitario D 43,53
Massaggiatore (ad esaurimento) E 99,99
Impiegato di concetto E 54,50
Biologo, Fisico, Psicopedagogista, Psicologo, Sociologo, Pedagogista, Farmacista G 289,50
Vice direttore amministrativo, Direttore di unità operativa, Capo area H 289,50
Direttore di Centro e Direttore amministrativo, entrambi di struttura fino a 120 posti autorizzati e contrattualizzati dal SSN Quadro 630,49
Direttore di Centro e Direttore amministrativo, entrambi di Struttura con oltre 120 posti autorizzati e contrattualizzati dal SSN Quadro 1175,68

Per il personale titolare del superminimo di cui trattasi ed appartenente a tutte le qualifiche e le categorie di inquadramento, in sostituzione di quanto previsto dalle tabelle di cui sopra, viene applicato l’incremento mensile (Era) per 13 mensilità annue, pari a 40,00 euro lordi.


In aggiunta si specifica che, tutti gli aumenti interessati non si cumulano con quanto previsto in sede di contrattazione decentrata al medesimo fine e/o a titolo di acconti o anticipazioni sui futuri rinnovi o incrementi o benefici contrattuali ed altresì, che vengono riproporzionati in caso di lavoro svolto a tempo parziale.


 


 


 


 


 


 


 

Assegno di maternità, la rivalutazione per il 2024

Comunicati l’importo e il limite di reddito aggiornati in base alla variazione dell’indice ISTAT (INPS, circolare 29 febbraio 2024, n. 40).

L’INPS ha reso noto l’importo e il limite di reddito per l’anno 2024 relativi all’assegno di maternità concesso dai comuni, aggiornati in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari al 5,4%.

Di conseguenza, l’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è pari a 404,17 euro per 5 mensilità e, quindi, a complessivi 2.020,85 euro.

Da parte sua, il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è pari a 20.221,13 euro.

 

Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni: assegno di integrazione salariale

L’INPS fornisce istruzioni per la presentazione delle istanze di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo (INPS, messaggio 1 marzo 2024, n. 895).

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 4 agosto 2023, ha istituito il Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni (Fondo TLC), al fine di erogare prestazioni a sostegno del reddito sia in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, sia di cessazione del rapporto di lavoro.

 

L’INPS rende noto che, in data 14 febbraio 2024, è stato emanato il decreto con il quale è stato nominato il Comitato amministratore del Fondo TLC, che diviene, conseguentemente, pienamente operativo.

 

Conseguentemente, sono autorizzate dal Comitato amministratore le domande di assegno di integrazione salariale presentate dal 15 febbraio 2024.

 

Il Fondo TLC garantisce la tutela dell’assegno di integrazione salariale per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 31 gennaio 2024.

 

L’INPS precisa che saranno, comunque, considerate valide le domande presentate successivamente ai termini normativamente previsti, per periodi di sospensione intercorrenti tra il 31 gennaio 2024 e la data di pubblicazione del prossimo messaggio con cui saranno fornite le indicazioni operative per la presentazione delle istanze.

La conversione in legge del Milleproroghe: gli interventi sul lavoro

Pubblicata sulla G.U. del 28 febbraio 2024 la Legge di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 215/2023, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, con novità, tra l’altro, sul contratto a termine e sul lavoro sportivo (Legge 23 febbraio 2024, n. 18). 

Entra in vigore oggi la Legge n. 18/2024 che ha convertito il D.L. n. 215/2023 (cosiddetto Decreto Milleproroghe) apportando alcune significative modifiche anche nel settore del lavoro.

 

In tal senso, sono da segnalare le novità introdotte alla disciplina dei contratti a termine e a quella del lavoro sportivo.

 

Riguardo ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e al termine di durata, la Legge di conversione è intervenuta sull’articolo 19, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2015, stabilendo che, in assenza della previsione dei contratti collettivi, il contratto può avere una durata superiore ai 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti entro il 31 dicembre 2024, in luogo del termine precedentemente fissato al 30 aprile 2024 (art. 18, co. 4-bis, Legge n. 18/2024).

 

Le modifiche nel settore sportivo sono contenute, invece, nell’articolo 14, comma 2-bis e seguenti della Legge in questione.

 

In particolare, in materia di comunicazioni ai centri per l’impiego relative a lavoratori sportivi, il nuovo comma 6-quater dell’articolo 25 del D.Lgs. n. 36/2021 prevede ora che, in sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-bis, le comunicazioni di cui al comma 6-ter, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 31 marzo 2024, mentre prima il termine a disposizione era entro il 30 gennaio 2024.

 

Si tratta delle comunicazioni ai centri per l’impiego che riguardano i direttori di gara e i soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico. 

 

Dal punto di vista previdenziale, gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, i direttori tecnici, e gli istruttori presso società sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del D.M. 15 marzo 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, già iscritti presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro il 30 giugno 2024 (e non più entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto n. 36/2021), per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento (art. 14, co. 2-ter, Legge n. 18/2024). 

 

Ancora, il comma 2-quater del medesimo articolo 14 della Legge stabilisce che “sulle somme di cui all’articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall’articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 300 euro; se l’ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte”.

 

Si segnala, infine, che l’incentivo per l’assunzione delle persone con disabilità di cui all’articolo 28, comma 1, primo periodo del D.L. n. 48/2023 è riconosciuto per ogni persona con disabilità, di età inferiore a 35 anni, assunta ai sensi della Legge n. 68/1999, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2020 (in luogo del 1° agosto 2022) e il 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto.

FasG&P: attivazione Piani sanitari con Unisalute

I lavoratori già iscritti dal 2023 possono utilizzare le garanzie già nel primo trimestre 2024, mentre i nuovi iscritti dal 1° aprile 2024

Il FasG&P, Fondo di Assistenza Sanitaria per i lavoratori dell’industria della Gomma Cavi Elettrici ed Affini e delle Materie Plastiche, ha informato che sono stati associati al Fondo sanitario i dipendenti a cui si applica il CCNL gomma plastica e cavi e le loro aziende che hanno provveduto a versare i contributi trimestrali. 
In particolare, sono stati associati i dipendenti che risultavano assunti al 31 dicembre 2023 ed il contributo versato per ciascuno è pari a 42,00 euro (14,00 euro al mese totalmente a carico dell’azienda) a cui sono stati aggiunti i contributi a carico del lavoratore che ha deciso di aderire al piano Plus o ai piani per il nucleo familiare (Nucleo 1 e Nucleo 2).
Per utilizzare le garanzie l’iscritto deve registrarsi al sito di Unisalute oppure all’app Unisalute UP, oppure telefonare al numero verde:
– lavoratori già iscritti dal 2023 possono utilizzare le garanzie già nel primo trimestre 2024;
– lavoratori che sono stati appena iscritti possono registrarsi a partire dal 1° aprile 2024 (data di partenza delle garanzie assicurative).
Nel caso in cui l’azienda non sia riuscita a registrare i propri iscritti o in caso di mancato pagamento dei contributi, la copertura non decorre dal 1° aprile ma dal 1° luglio 2024, sempreché le aziende comunichino le iscrizioni delle anagrafiche e provvedano al versamento della contribuzione entro il 16 aprile 2024

 

Ebit Lazio: erogato il contributo attività sportive 2024

Corrisposto il contributo a tutti i lavoratori di aziende aderenti alla Bilateralità

Ebit Lazio, Ente Bilaterale del Terziario, Distribuzione e Servizi della Regione Lazio, comunica ai dipendenti delle aziende sue aderenti, che entro il 15 aprile 2024, vi è la possibilità di inoltrare la domanda per accedere al contributo relativo alle spese sostenute per le attività sportive e motorie svolte dai medesimi o dai figli a carico. Tale contributo è contenuto nel pacchetto “servizi welfare” creato appositamente dall’Ente nei loro confronti. A tal proposito Ebit comunica che, le domande devono essere realizzate accedendo al Sistema di Gestione Servizi (Dkb/Ebtl) e che, qualora già in possesso, si può accedere mediante le relative credenziali e a nome dell’iscritto alla Bilateralità.
Dopodiché accedendo alla sezione “Rimborso attività sportive” si può avere l’opportunità di compilare ed inviare la domanda allegando tutti i documenti appositi.
Se la richiesta contributiva entra in graduatoria, il contributo viene liquidato sino a concorrenza della spesa realmente sopportata e certificata, con un massimo di 150,00 euro fino a esaurimento del budget annualmente stanziato.
Da ultimo si specifica che, per ulteriori dettagli sui beneficiari del contributo, sui parametri per potervi accedere e quanto ancora non indicato, si invita a leggere attentamente il regolamento servizi welfare.

CCNL Istruzione e ricerca: quarto incontro all’Aran

Positivo l’incontro per l’integrità della retribuzione dei dirigenti scolastici. Con il prossimo incontro prevista la chiusura delle trattative

Con il quarto incontro tenutosi all’Aran, la Flc-Cgil ha reso noto l’esito positivo del meeting per la trattativa per il rinnovo del CCNL Istruzione e ricerca 2019-2021. Con la bozza inviata dall’Agenzia alle organizzazioni sindacali in vista dell’incontro erano state effettuate le modifiche rispetto al testo precedente che riguardano:
– l’inserimento tra le materie oggetto di sola informazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale e della costruzione dei Fondi per il salario accessorio, per la dirigenza scolastica FUN;
– innalzamento della percentuale riservata alla mobilità territoriale;
– ripristino della retribuzione di parte variabile per i dirigenti scolastici all’estero.
Nel corso del meeting, le OO.SS. hanno espresso piena soddisfazione per la modifica introdotta circa la retribuzione dei dirigenti scolastici all’estero. Invece, è stata indicata come insufficiente la proposta per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici. Con l’occasione è stata ribadita la possibilità di modificare l’art. 9 del CCNL Area V del 15 luglio 2010 e di prevedere la totale liberalizzazione della mobilità interregionale da effettuare sul 100% dei posti disponibili. 
Con l’occasione, sono stati ribaditi i punti già precedentemente esposti negli incontri precedenti che vertevano sull’introduzione degli importi della retribuzione di posizione di parte variabile; l’eliminazione dell’automatismo del passaggio al licenziamento in caso di recidiva ad una sospensione dal servizio previsto nel Codice disciplinare; la definizione della modalità di restituzione al ruolo docente; la definizione delle modalità di gestione dei riposi compensativi: la modifica dell’art. 19 che riguarda i compensi che spettano per gli incarichi aggiuntivi per la realizzazione di progetti con specifici finanziamenti, che è finalizzata all’eliminazione del versamento della quota del 20% nei fondi regionali. 
Con il prossimo incontro, calendarizzato per il 13 marzo, si prospetta la possibilità di chiudere le trattative.