Mancata compilazione del quadro RR e sospensione della prescrizione: automatismo escluso


La mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi da parte dei professionisti obbligati alla contribuzione alla Gestione separata dell’Inps non determina la sospensione automatica del termine di prescrizione del debito contributivo. (Corte di Cassazione – Ordinanza 09 giugno 2022, n. 18567).

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, l’Inps ha disposto l’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata di un avvocato, contestando altresì l’omesso versamento dei contributi dovuti in relazione ai compensi percepiti.
La Corte d’appello, pur confermando l’obbligo di iscrizione del professionista alla Gestione separata, ha rilevato la tardività dell’accertamento e la conseguente prescrizione del debito contributivo.
In particolare, la Corte ha ritenuto che l’omessa compilazione, da parte del professionista, del quadro RR della dichiarazione dei redditi non costituisca causa di sospensione del termine di prescrizione quinquennale.


L’Inps ha impugnato la decisione sostenendo che nel caso di libero professionista iscritto d’ufficio dall’INPS alla Gestione separata, la prescrizione debba ritenersi sospesa, per doloso occultamento del debito, qualora in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi venga omessa la compilazione del Quadro RR.


Sul punto, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’appello sulla base del consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo il quale l’operatività della causa di sospensione (art. 2941, n. 8 c.c) del decorso della prescrizione del debito, ricorre sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito.
Nella fattispecie i giudici di merito non hanno ritenuto in concreto configurata l’ipotesi della condotta dolosa come sopra descritta, trattandosi di mera compilazione del quadro RR, relativo alla sola contribuzione previdenziale, mentre il professionista non ha occultato nella medesima dichiarazione il dato della produzione del reddito agli altri fini.
Le critiche proposte dall’Inps si fondano, precisa la Corte Suprema, sull’erroneo presupposto di un “automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo”; automatismo che invece la Corte di Cassazione ha escluso.

Adeguamento dei minimi retributivi per il CCNL Metalmeccanica – Industria



Firmato l’accordo di adeguamento dei minimi retributivi, in base alla dinamica consuntivata dell’Ipca, dei dipendenti del CCNLL Metalmeccanica – Industria


Le parti si sono incontrati per definire la quota dell’incremento retributivo complessivo, in vigore dal 1° giugno 2022, relativa alla dinamica consuntivata dell’Ipca al netto degli energetici importati.






























Livelli

Quota relativa all’IPCA consuntivata 2021 (ricompresa nella 2° tranche, giugno 2022, degli incrementi retributivi complessivi)

D1 11,91
D2 13,21
C1 13,49
C2 13,78
C3 14,76
B1 15,82
B2 16,97
B3 18,94
A1 19,40


Pertanto, restano confermati i seguenti minimi retributivi


 






























Livello

Minimo dall’1/6/2022

A1 2.457,72
B3 2.400,22
B2 2.149,95
B1 2.003,99
C3 1.869,64
C2 1.745,75
C1 1.709,60
D2 1.673,45
D1 1.509,07


Sulla base dei valori dell’IPCA, inoltre, sono stati definiti i nuovi importi dell’indennità di trasferta forfettaria e dell’indennità di reperibilità.












Misura dell’indennità

Dall’1/6/2022

Trasferta intera 44,47
Quota per il pasto meridiano o serale 11,97
Quota per il pernottamento 20,53


Indennità di reperibilità dal 1° giugno 2022:





































 

Compenso giornaliero

Compenso giornaliero

Compenso giornaliero

Compenso settimanale

Compenso settimanale

Compenso settimanale

Livello

16 ore (giorno lavorato)

24 ore (giorno libero)

24 ore festive

6 giorni

6 giorni con festivo

6 giorni con festivo e giorno libero

D1-D2-C1 4,99 7,51 8,11 32,46 33,06 35,58
C2-C3 5,95 9,33 10,01 39,08 39,76 43,14
Superiore al B1 6,83 11,24 11,83 45,39 45,98 50,39

Contrattazione collettiva: ipotesi di adesione implicita


Il giudice deve valutare il comportamento in concreto posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, per accertare, anche in mancanza dell’ iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, la sussistenza di elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva (Corte di Cassazione, Ordinanza 08 giugno 2022, n. 18537).


La vicenda


Un lavoratore, guardia giurata dipendente di un Consorzio di Guardie Campestri, aveva agito in giudizio per ottenere la corresponsione dello straordinario rispetto all’orario ordinario di lavoro, invocando l’applicazione, in ragione di adesione implicita, del Contratto Integrativo Provinciale dei braccianti agricoli;
il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato il Consorzio, alla luce di quanto emerso sia dalle dichiarazioni dei testi, che avevano confermato gli orari di lavoro dedotti in ricorso, sia dalla c.t.u. disposta nel corso del giudizio;
la Corte d’appello territoriale, accogliendo l’impugnazione del Consorzio, respingeva, invece, la domanda, ritenendo che non fossero stati forniti sufficienti elementi per poter affermare che il Consorzio stesso avesse applicato o recepito la contrattazione provinciale relativa ai lavoratori agricoli e, in particolare, la clausola relativa all’ orario di lavoro delle guardie campestri.


La pronuncia della Cassazione


La Suprema Corte, pronunciandosi sul ricorso proposto dal lavoratore, ha ritenuto inammissibile il motivo posto a fondamento dello stesso, condividendo le conclusioni dei giudici di merito.
Nella specie la stessa ha preliminarmente ribadito che i contratti collettivi non aventi efficacia erga omnes sono applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti iscritti alle associazioni stipulanti o che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi o li abbiano implicitamente recepiti, attraverso fatti concludenti, consistenti in una costante e prolungata applicazione, senza contestazione, delle relative clausole al singolo rapporto.


Tanto premesso il Collegio ha evidenziato che nel caso concreto la Corte di merito aveva correttamente valutato il comportamento in concreto posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, al fine di accertare, pur in difetto dell’ iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, la sussistenza di elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva richiamata dal lavoratore, giungendo alla conclusione che, diversamente da quanto sostenuto da quest’ultimo, non sussistesse alcuna adesione implicita alla stessa.
A tal fine gli elementi valorizzati erano rappresentati dal fatto che in tutti gli anni in questione non vi era mai stata coincidenza tra i valori minimi contrattuali e i dati esposti in busta paga; la portata dell’analogia riscontrata nella c.t.u., in base alla quale gli importi riconosciuti a titolo di scatti di anzianità sarebbero risultati identici ai valori contenuti nel Contratto Integrativo per i lavoratori agricoli della Provincia, andava sminuita, tenuto conto che l’importo dello scatto era in realtà identico a quello applicato da numerosi altri contratti collettivi dell’epoca e lo stesso scatto era, per di più, ulteriormente aumentato, in modo del tutto autonomo, per ben due volte nell’arco dello stesso anno; infine, con riguardo alle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e straordinario, in relazione alle quali era stata riscontrata una coincidenza tra le maggiorazione concesse dal Consorzio e quelle previste dal predetto Contratto Integrativo, doveva, in realtà, ritenersi fondata l’obiezione del Consorzio secondo cui la maggiorazione di fatto applicata per il lavoro straordinario notturno era maggiore.


In conclusione, secondo quanto rilevato dai giudici di legittimità, il ricorso proposto contenente, in sostanza, una diversa lettura degli elementi adeguatamente valutati in sede di merito, deve essere rigettato, una volta accertata l’insussistenza di un’ adesione implicita alla contrattazione collettiva richiamata.

Infortuni sul lavoro: nuova procedura di trasmissione dei certificati


Con la Circolare n. 25 del 14 giugno 2022, l’INAIL fornisce indicazioni operative sulla nuova procedura di trasmissione telematica, da parte dei medici, dei certificati di infortunio sul lavoro.

Secondo le disposizioni riguardanti l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.P.R. n. 112/1965), “qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore”.
La trasmissione va fatta per ogni certificato direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’INAIL.
Il termine per l’invio del certificato è entro le ore 24 del giorno successivo all’intervento di prima assistenza.
Per semplificare tale adempimento l’INAIL ha rilasciato un nuovo servizio applicativo per l’invio dei certificati medici di infortunio sul lavoro che risponde all’esigenza di rendere più agevole l’attività di elaborazione della certificazione medica al fine di garantirne una tempestiva trasmissione all’Istituto.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
Il nuovo servizio applicativo “Certificati medici di infortunio” gestisce l’inoltro all’INAIL dei certificati di infortunio sul lavoro da parte dei medici, compresi quelli operanti nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie (in procedura indicate “strutture ospedaliere”).
Il servizio consente al medico l’inserimento delle informazioni e dei dati riguardanti l’evento lesivo in modo strutturato e omogeneo, mediante una riorganizzazione degli stessi in apposite e distinte sezioni tematiche compilabili in base alle evidenze emerse nel corso della visita medica.
Inoltre, nell’ottica di semplificazione degli adempimenti a carico dei medici, sono stati razionalizzate le informazioni necessarie all’istruttoria relative sia all’assicurato sia ai dati sanitari.
In conformità a quanto richiesto in sede di compilazione del certificato medico in modalità telematica è stato, altresì, rivisitato il relativo modulo cartaceo, differenziato a seconda della tipologia di evento lesivo, disponibile sul sito istituzionale dell’INAIL.

ACCESSO E ABILITAZIONE AL SERVIZIO
In generale l’accesso ai servizi online dell’INAIL è possibile esclusivamente tramite SPID, CNS o CIE.
Gli utenti abilitati al nuovo servizio applicativo dei certificati medici di infortunio sono tutti i medici, compresi i medici operanti nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie.
Per quanto riguarda i referenti territoriali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, l’INAIL precisa che gli stessi sono abilitati esclusivamente alla trasmissione offline dei certificati medici di infortunio.
Per ottenere l’abilitazione al rilascio della certificazione medica di infortunio in modalità telematica, il medico e il rappresentante legale della suddette strutture devono presentare apposita richiesta alla Sede Inail competente per territorio mediante l’apposita modulistica reperibile sul portale istituzionale dell’INAIL (moduli abilitazione ai servizi online):
– richiesta di attribuzione codice presidio e di abilitazione ai servizi online Inail per le strutture sanitarie e socio-sanitarie;
– richiesta di attribuzione codice medico e di abilitazione ai servizi online Inail per i medici esterni non operanti nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie.
Tali richieste, redatte sull’apposita modulistica, devono essere corredate da una copia del documento di identità e possono essere presentate alternativamente presso le Sedi territoriali Inail oppure in via telematica attraverso i rispettivi servizi di richiesta disponibili al percorso www.inail.it – Accedi ai servizi online -Richieste di abilitazione ->Medico Esterno ->Presidio ospedaliero.
Il ruolo di medico ospedaliero e di referente territoriale sono attribuiti direttamente dal legale rappresentante della struttura di appartenenza o dall’amministratore delle utenze digitali da questi individuato, attraverso la funzione “Gestione Utenti/Gestione utenti e profili” disponibile nei servizi online.
Una volta effettuato l’accesso con le modalità sopra descritte, è possibile trasmettere i certificati medici di infortunio in via telematica, con modalità diverse in relazione al ruolo riconosciuto all’atto dell’accesso.
Tali modalità di accesso al servizio restano operative fino all’avvio della Convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Inail che prevede l’accesso ai servizi online dell’Inail tramite il sistema di autenticazione Tessera Sanitaria. Sulla base della Convenzione, il medico certificatore, infatti, autenticandosi sul portale Tessera Sanitaria nelle modalità già previste, potrà accedere ai servizi Inail. In caso di esito positivo di tale procedura di autenticazione, il Sistema Tessera Sanitaria, garantendo l’identità e il ruolo del medico, consentirà l’accesso al portale dell’Inail per l’invio dei certificati medici.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI CERTIFICATI MEDICI DI INFORTUNIO
Le modalità di trasmissione dei certificati medici di infortunio sono le seguenti:
– Modalità online: accedendo al portale istituzionale, il medico ha la possibilità di compilare e inviare i certificati di infortunio;
– Modalità offline: accedendo al portale istituzionale, è possibile trasmettere il contenuto informativo della certificazione di infortunio in formato xml utilizzando la funzione “Invio tramite file” del servizio applicativo certificati medici di infortunio; le specifiche tecniche per il confezionamento del file da trasmettere all’Inail sono pubblicate sul portale istituzionale;
– Cooperazione Applicativa/Interoperabilità: è la metodologia di interazione degli utenti in cooperazione applicativa tramite Porta di Dominio oppure in interoperabilità (servizio “Rest”) in virtù di appositi accordi di adesione sottoscritti o da sottoscrivere dalle Regioni.
L’INAIL precisa che l’attuale servizio in cooperazione applicativa tramite Porta di Dominio sarà fruibile per il solo 2022, in quanto, a partire dal 1° gennaio 2023, sarà operativo esclusivamente il nuovo servizio “Rest”.

L’INAIL evidenzia che i certificati in lavorazione non completati e/o trasmessi alla data del 28 aprile 2022 non sono visualizzabili nel nuovo servizio e i certificati inviati precedentemente al rilascio del nuovo servizio possono essere richiesti all’Istituto attraverso il servizio “Inail risponde” presente nel portale istituzionale.

Accordo Ipca per il settore dell’Oreficeria Industria



Firmato il 9 giugno 2022, tra FEDERORAFI e FIM-FIOM-UILM, l’accordo per definire la quota dell’incremento retributivo complessivo, dal 1° giugno 2022, relativa alla dinamica consuntivata dell’IPCA 2021


 


Le Parti firmatarie della contrattazione collettiva relativa al settore dell’Oreficeria Industria, si sono incontrati, ai sensi e per gli effetti dell’accordo di rinnovo del 23 dicembre 2021, per definire la quota dell’incremento retributivo complessivo, in vigore dal 1° giugno 2022, relativa alla dinamica consuntivata dell’IPCA 2021 al netto degli energetici importati.
























Categorie

Quota relativa all’lPCA consuntivata 2021 ricompresa nella 1.a tranche, giugno 2022, degli incrementi retributivi complessivi

2.a 10,75
3.a 11,84
4.a 12,32
5.a 13,16
5.a Super 14,05
6.a 15,10
7.a 16,42


Le Parti, quindi, confermano che gli importi dei nuovi minimi mensili a decorrere dal 1° giugno 2022 sono pari a:
























Categorie

Minimi Mensili dal 1° giugno 2022

2.a 1.363,86
3.a 1.502,64
4.a 1.563,52
5.a 1.670,37
5.a Super 1.782,85
6.a 1.916,55
7.a 2.083,89

Bonus 200 euro: indicazioni sull’esposizione del credito nel flusso Uniemens


L’inps fornisce indicazioni per l’esposizione del credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità una tantum pari a 200 euro, da parte dei datori di lavoro, sul flusso Uniemens.

L’erogazione dell’indennità una tantum genera un credito che il datore di lavoro può compensare in sede di denuncia contributiva mensile, come segue:
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore “L031”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito in valore “N”;
– nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese “07/2022”;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>dovrà essere indicato l’importo da recuperare.
I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica, per il recupero dell’indennità a essi erogata, dovranno compilare l’elemento <RecuperoSgravi> nel modo seguente:
– nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno 2022;
– nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 07;
– nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “35”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
– nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo da recuperare.
I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l’indennità corrisposta ai lavoratori, nelle denunce Posagri delle competenze del mese di luglio 2022 valorizzeranno in <DenunciaAgriIndividuale> l’elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “9”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”.
Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> “9” deve essere valorizzato unicamente l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità una tantum da recuperare (Messaggio Inps 13 giugno 2022, n. 2397).


Adeguamento dei minimi retributivi per la Metalmeccanica – Confapi



Sorroscitto, l’accordo in attuazione di quanto previsto dall’Ipotesi di Accordo rinnovo del CCNL 26 maggio 2021 in materia di adeguamento dei minimi contrattuali, indennità di trasferta e indennità di reperibilità per i lavoratori della Metalmeccanica Piccola Industria


Le parti, sulla base della dinamica inflativa consuntivata relativa all’anno 2021, misurata con “l’IPCA al netto degli energetici importati”, così come comunicata dall’ISTAT il 7 giugno u.s. pari allo 0,8%, hanno definito l’adeguamento del valore dei minimi in vigore al 31 maggio 2022 come da tabella riportata:




































Livelli

Valore riferito all’IPCA

1 € 10,87
2 € 12,00
3 € 13,31
4 € 13,89
5 € 14,88
6 € 15,95
7 € 17,12
8 € 18,61
8Q € 18,61
9 € 20,70
9Q € 20,70


 Tenuto conto di quanto previsto dall’Ipotesi di Accordo di rinnovo del 26 maggio 2021, e verificato che la rilevazione dell’IPCA non comporta scostamenti sugli aumenti definiti e decorrenti dal 1° giugno 2022 dal richiamato accordo, i minimi da riconoscere sono quelli riportati nella tabella seguente:


Minimi retributivi in vigore dal 1° giugno 2022















































Livello

Aumenti dal 1/6/2022

Minimi CCNL dal 1/6/2022

1 16,79 1.375,00
2 18,55 1.518,55
3 20,58 1.684,87
4 21,47 1.757,91
5 23,00 1.883,07
6 24,66 2.018,99
7 26,46 2.166,05
8 28,77 2.355,54
8Q 28,77 2.355,54
9 32,00 2.619,60
9Q 32,00 2.619,60


Trasferte e Reperibilità
Le parti, sulla base della dinamica inflativa consuntivata 2021 misurata con “l’IPCA al netto degli energetici importati” cosi come fornita dall’ISTAT e pari allo 0,8%, hanno altresì proceduto all’adeguamento dell’indennità di trasferta forfetizzata e dell’indennità di reperibilità in essere alla data del 31 maggio 2022.


Pertanto, a far data dal 1° giugno 2022 le suddette indennità risultano le seguenti:












Indennità di trasferta

Dall1/6/2022

Trasferta intera € 44,47
Quota pasto meridiano o serale € 11,97
Quota pernottamento € 20,53


Indennità di reperibilità dal 1° giugno 2022



























 

16 h (gg lavorato)

24 h (gg libero)

24 h(festive)

6 gg

6gg con festivo

6 gg con festivo e gg libero

Superiore al 5° livello € 6,84 € 11,24 € 11,83 € 45,42 € 46,02 € 50,42
4° e 5° livello € 5,95 € 9,33 € 10,01 € 39,06 € 39,74 € 43,13
1°, 2°, 3° livello € 4,99 € 7,51 € 8,11 € 32,48 € 33,09 € 35,60

CCNL EDITORIA E GRAFICA INDUSTRIA: seconda tranche dell’una tantum

Assografici, con circolare dell’8/6/2022, ricorda alle Aziende Grafiche Editoriali associate, che con la paga di giugno 2022, va corrisposta la seconda tranche dell’una tantum

ASSOGRAFICI, una delle parti datoriali firmatarie con le OO.SS. SLC-CGIL / FISASCAT-CISL / UILTUCS del CCNL per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali, ricorda alle aziende associate che, con la retribuzione del mese di giugno, è prevista l’erogazione della seconda tranche di una tantum pari ad € 100,00 lordi.
“Come indicato dalla disposizione contrattuale, l’erogazione dell’una tantum è prevista per i lavoratori in forza alla data del 19 gennaio 2021, è commisurata al periodo di servizio prestato dall’ultima scadenza al 31/12/2020, con riduzione proporzionale esclusivamente in caso di aspettativa, assenza facoltativa e CIG-FIS e cassa integrazione in deroga a zero ore (non considerando la causale covid).”

INPS: nuovo serivizio on line fondo casalinghe


Relativamente al “Fondo casalinghe”, l’Inps fornise alcune indicazioni servizio telematico e le procedure per il pagamento online dei contributi.


Il servizio è disponibile sul sito internet Inps a percorso: “Prestazioni e Servizi” > “Servizi” > “Fondo previdenza casalinghe – Iscrizione (Cittadino)”. Per l’accesso è richiesta l’autenticazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di II livello, CIE (Carta d’Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Tale servizio consente al cittadino di presentare online la domanda di iscrizione al Fondo. L’utente è guidato a sottoscrivere le dichiarazioni sostitutive e l’informativa sul trattamento dei dati personali.
A conclusione dell’operazione il servizio rende disponibile la stampa della ricevuta che contiene il riepilogo dei dati inseriti e il codice identificativo della domanda.
L’iscrizione ha effetto dalla conclusione con esito positivo delle operazioni previste dal servizio online.
Il servizio è disponibile anche per i Patronati. L’accesso è possibile attraverso il sito internet dell’Istituto www.inps.it al seguente percorso: “Prestazione e Servizi” > “Servizi” > “Fondo previdenza casalinghe – Iscrizione (Patronato)”.
Gli operatori di Patronato vi possono accedere secondo le consuete modalità, con la dichiarazione esplicita di essere in possesso della delega a operare.
Al termine della compilazione da parte del cittadino o del soggetto abilitato, la domanda è acquisita automaticamente dalla procedura; non si rende, di conseguenza, necessario alcun adempimento da parte degli operatori di Sede. La domanda è accolta automaticamente se non sono rilevate condizioni ostative all’iscrizione al Fondo. Il cittadino appena iscritto potrà iniziare a effettuare i versamenti dopo avere ricevuto il provvedimento di accoglimento della richiesta.
Nell’eventualità che non siano soddisfatti tutti i requisiti necessari all’accoglimento immediato, la domanda è posta in stato “Da verificare”, per permettere agli operatori di Sede di espletare gli ulteriori controlli. Al termine dell’istruttoria il richiedente riceverà la comunicazione dell’esito della verifica tramite lettera ordinaria, in caso di accoglimento, o raccomandata, in caso di reiezione.
Nel Portale dei Pagamenti, con accesso dalla home page del sito www.inps.it, è presente una sezione dedicata al Fondo Casalinghe e Casalinghi. Nel dettaglio, dal Portale è possibile:
– compilare e stampare gli avvisi di pagamento PagoPA;
– eseguire il pagamento dei contributi online utilizzando paga online PagoPA;
– visualizzare e stampare le ricevute di pagamenti effettuati tramite PagoPA.
Il versamento può essere effettuato in qualsiasi momento dell’anno e con importo libero, anche se la soglia minima per l’accredito di un mese di contribuzione è di 25,82 euro. Per conoscere l’importo e il numero di contributi (in mesi) che l’INPS accrediterà ogni anno, quindi, è sufficiente dividere la cifra complessiva versata nell’anno di riferimento per 25,82 euro (Messaggio Inps 11 giugno 2022, n. 2378).

Illegittimo il licenziamento del dirigente dissenziente


E’ illegittimo il licenziamento del dirigente – direttore generale che, anche al fine di non incorrere in responsabilità verso la società per atti e comportamenti degli amministratori, eserciti, in maniera non pretestuosa, il diritto al dissenso, con modalità non diffamatorie o offensive (Corte di Cassazione, Sentenza 31 maggio 2022, n. 17689).


La vicenda


La Corte distrettuale respingeva l’appello proposto da un lavoratore, direttore generale con qualifica di dirigente, volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli.
I giudici, nel respingere l’appello, avevano evidenziato che il dirigente nei primi giorni di ingresso in azienda aveva manifestato al consigliere delegato le sue riserve sulla valutazione di alcune poste contabili inserite nella bozza del bilancio e che lo stesso aveva poi partecipato alla riunione del consiglio di amministrazione della società, nel corso della quale aveva dato lettura di un documento in cui manifestava critiche al bilancio, rivelatesi, in seguito alle verifiche svolte, sostanzialmente infondate;
pertanto la società aveva provveduto a muovere una contestazione disciplinare al dirigente che, con lettera, forniva giustificazioni.


Alla luce di tanto, i giudici hanno ritenuto che il licenziamento intimato fosse sorretto da giusta causa, o quanto meno da giustificatezza, sul presupposto che la facoltà del dirigente di sollevare perplessità circa il bilancio della società datrice di lavoro, non legittimava lo stesso, specialmente nelle fasi iniziali del rapporto di lavoro, a pubblicizzare le proprie perplessità, a descrivere sempre pubblicamente le fattispecie di reato potenzialmente configurabili in caso di mancato accoglimento dei rilievi dallo stesso sollevati e ad addebitarne la responsabilità ai membri del CdA della società.


La Corte aveva, inoltre, ritenuto che i comportamenti del dirigente già nelle fasi iniziali del rapporto rivelavano come lo stesso si fosse volontariamente posto in contrapposizione con le scelte adottate dagli organi gestionali della società e come, quindi, non potesse sussistere alcun rapporto di fiducia e che l’evidente infondatezza delle censure espresse alla bozza di bilancio giustificava il licenziamento irrogato.


La pronuncia della Cassazione


La Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto dal lavoratore, ha richiamato alcuni consolidati principi di diritto, tra cui quello in base al quale il comportamento del lavoratore, consistente nella divulgazione di fatti ed accuse, ancorché vere, obiettivamente idonee a ledere l’onore o la reputazione del datore di lavoro, esorbita dal legittimo esercizio del diritto di critica e può configurare un fatto illecito, consentendo il recesso del datore di lavoro, se l’illecito stesso risulta incompatibile con l’elemento fiduciario necessario per la prosecuzione del rapporto, qualora si traduca in una condotta che sia imputabile al suo autore a titolo di dolo o di colpa, e che non trovi adeguata e proporzionale giustificazione nell’esigenza di tutelare interessi di rilevanza giuridica almeno pari al bene oggetto dell’indicata lesione.


Tenuto conto, poi, del ruolo di direttore generale rivestito dal lavoratore, la Corte di legittimità ha posto in evidenza i profili di responsabilità legati a tale figura e la valenza del diritto al dissenso come meccanismo di esonero dalla responsabilità.
La sentenza impugnata, difatti, aveva ritenuto, erroneamente, esorbitante la manifestazione di dissenso del dipendente per avere egli esposto le critiche pubblicamente, senza documenti a supporto e sapendo che si trattava di una bozza di bilancio modificabile.
Ravvisando, dunque, in tale condotta la giusta causa di recesso, la stessa sentenza si è, invero, posta in contrasto con il principio in base al quale deve escludersi che l’esercizio del diritto di critica da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro possa essere di per sé fonte di responsabilità disciplinare e giustificare il licenziamento per giusta causa, a meno che la denuncia non abbia carattere calunnioso.
Pertanto, non può attribuirsi rilevanza disciplinare atta ad integrare di per sé la giusta causa di recesso alla condotta di un lavoratore, dirigente e direttore generale che, senza neanche rivolgersi all’autorità giudiziaria o amministrativa, si limiti a ipotizzare la configurabilità di illeciti penali o amministrativi, mettendo in guardia i soggetti insieme a lui teoricamente responsabili.


Nei confronti del dirigente in questione la Corte d’appello aveva ritenuto, inoltre, integrato il requisito di giustificatezza del licenziamento in ragione della contrapposizione con le scelte datoriali, desumibile dalla complessiva condotta tenuta dal dipendente, giudicata sufficiente a violare ogni rapporto di fiducia, oltre che sulla base dell’ infondatezza delle accuse espresse alla bozza di bilancio.
Tuttavia, come posto in rilievo dal Collegio, il legame fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro dirigenziale non può determinare alcuna automatica compressione del diritto di critica, di denuncia e di dissenso spettante al lavoratore.
Ne consegue che, anche nel rapporto di lavoro dirigenziale e ai fini della giustificatezza del recesso, l’obbligo di fedeltà del dirigente deve essere bilanciato con il diritto di critica, di denuncia e di dissenso al medesimo spettante, escludendo che l’esercizio di tali diritti, quando avvenga in maniera ragionevole e non pretestuosa nonché con modalità formalmente corrette, possa integrare di per sé la nozione di giustificatezza del licenziamento.
Da tanto discende l’illegittimità del licenziamento del dirigente che, anche al fine di non incorrere in responsabilità verso la società per atti e comportamenti degli amministratori, eserciti, con modalità non diffamatorie o offensive, il proprio diritto al dissenso.