CIPL Edilizia Industria – Reggio Calabria: sottoscritto il contratto per i lavoratori edili



Il contratto integrativo provinciale prevede l’erogazione dell’EVR e indennità di trasferta 


Nei giorni scorsi, presso la sede reggina dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili, Ance Reggio Calabria, Fenal-Uil Calabria, Filca-Cisl Calabria e Fillea-Cgil Calabria hanno sottoscritto il nuovo contratto integrativo provinciale per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Reggio Calabria, che coinvolge un indotto di 7.200 lavoratori e circa 2.000 imprese della provincia della città metropolitana calabrese. Il contratto decorre dal 24 luglio 2023 e resta in vigore fino al 23 luglio 2026. Tra le principali novità presenti nel contratto si segnalano importanti passi in avanti dal punto di vista economico e normativo. In primo luogo, ai lavoratori viene riconosciuto l’Elemento Variabile della Retribuzione 2023. Per l’anno 2023, previa verifica degli indicatori avvenuta alla data di sottoscrizione del contratto, l’EVR viene erogato nella misura del 100% e fissato per il 2023 nella misura del 4% dei minimi in vigore al 1° luglio 2018. Gli indicatori che determinano il calcolo dell’EVR riguardano:
– numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile, 25%;
– monte salati denunciato in Cassa Edile, 25%;
– ore denunciate in Cassa Edile, 25%;
– rapporto tra massa salari versata e massa salari denunciata in Cassa Edile di Reggio Calabria, 25%.
L’emolumento, in misura straordinaria per gli aventi diritto, viene riconosciuto per 6 mensilità da luglio 2023 a dicembre 2023 e cessa in maniera irrevocabile il 31 dicembre 2023 fino alla nuova verifica annuale stabilita dal CIPL riguardante le condizioni che determinano il calcolo e l’erogazione dell’EVR per il 2024.

EVR Impiegati 


































Livello  EVR mensile sui minimi al 1° luglio 2018  EVR orario sui minimi al 1° luglio 2018 
7 68,83 0,40
6 61,95 0,36
5 51,62 0,30
4 48,18 0,28
3 44,74 0,26
2 40,26 0,23
1 34,41 0,20

EVR Operai






















Livello  EVR mensile sui minimi al 1° luglio 2018  EVR orario sui minimi al 1° luglio 2018 
Operaio 4° livello 48,18 0,28
Operaio Specializzato 44,77 0,26
Operaio qualificato  40,27 0,23
Operaio comune  34,39 0,20

Per l’operaio, limiti oltre i quali è riconosciuta l’indennità di trasferta sono determinati in 10km. Se il lavoratore si sposta oltre i confini del comune dove risiede abitualmente per svolgere il proprio lavoro, in quel caso, ha diritto ad una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione. In caso di pernottamento fuori, l’azienda deve rimborsare il lavoratore delle spese di viaggio e provvedere all’alloggio, al vitto o al rimborso delle spese, a meno che queste ultime non siano state concordate in precedenza in maniera forfettaria. Se l’operaio presta servizio in cantieri di opere pubbliche di grandi dimensioni, il cui valore contrattuale è pari o superiore a 50milioni di euro,  l’azienda interessata deve provvedere a versare un’indennità suppletiva di trasferta. Suddetta indennità viene riconosciuta al fine di evitare che, nel raggiungere la propria residenza, il lavoratore incappi in problemi che possano mettere a repentaglio la sua salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Qualora sussistano queste motivazioni, per il lavoratore l’indennità è pari a:
70,00 euro mensili fino a 50km di distanza tra il cantiere e il luogo di residenza;
90,00 euro mensili tra 51 e 150km di distanza tra il cantiere e il luogo di residenza;
120,00 euro mensili oltre i 150km di distanza tra il cantiere e il luogo di residenza.

Ebm: erogate 50 borse di studio per l’anno 2022-2023

Borse di studio per i figli dei lavoratori del settore infortunati sul lavoro 

Il Comitato Esecutivo dell’Ente Bilaterale Settore Metalmeccanica Pmi, per offrire un sussidio economico alle famiglie dei lavoratori che hanno subito infortuni sul lavoro, ha stanziato risorse straordinarie per l’anno 2023.
A tal proposito è stato predisposto un Bando di Concorso speciale per i figli e le figlie dei lavoratori infortunati sul lavoro che prevede l’assegnazione di 50 borse di studio erogate Una Tantum allo studente richiedente per la frequenza ai corsi di laurea 2022-2023, del valore di euro 6.000,00 ciascuna, per un ammontare complessivo pari ad euro 300.000.
I dipendenti delle aziende che applicano il CCNL Metalmeccanica Piccola Industria in regola con i versamenti all’Ente e che hanno subito un infortunio sul lavoro con conseguente danno biologico certificato dall’Inail superiore ai 16 punti, possono farne già richiesta.
Tutti i dettagli sui requisiti per la presentazione della domanda, le modalità di inoltro e la documentazione obbligatoria da allegare, vengono specificate nel bando, nella sezione documenti del sito dell’Ente Bilaterale. Alla scadenza del suddetto, tutte le richieste di rimborso idonee verranno inserite in una graduatoria in base ai punti di invalidità certificati dall’Inail ai lavoratori, in ordine decrescente, ed altresì in base all’ordine cronologico di presentazione, pervenendo entro e non oltre il 31 ottobre 2023. La graduatoria comprendente le 50 domande risultanti vincitrici della borsa di studio, viene pubblicata sul sito dell’Ebm e successivamente portata all’approvazione del Comitato Esecutivo.
Da ultimo si specifica che, i lavoratori nonché le Aziende registrati all’Area Riservata Ebm, potranno ricevere ulteriori informazioni attraverso la comunicazione della pubblicazione del bando.

Elba: erogate le provvidenze 2023 per i lavoratori del settore

Corrisposti gli stanziamenti per l’anno 2023 dall’Ente Bilaterale dell’Artigianato Lombardo

Il Verbale di Accordo Integrativo, siglato in data 13 luglio 2023, tra Confartigianato Lombardia, Cna Lombardia, Casartigiani Lombardia, Claai Lombardia, Cgil Lombardia, Cisl Lombardia e Uil Lombardia, che disciplina le provvidenze 2023 erogate dall’Elba, quale Ente Lombardo Bilaterale dell’Artigianati, prevede la corresponsione dei seguenti stanziamenti:
– per le provvidenze di Elba relative al 2023 la quota è pari ad euro 6.000.000,00;
– per la provvidenza delle Rls per il 2023 la quota è pari a euro 10.000,00.
Lo stanziamento annuale nel rapporto 70/30, per l’anno in corso è:
– di euro 4.200.000,00 per le provvidenze a favore dei dipendenti;
– di euro 1.800.000,00 per quelle a favore delle aziende.
Le risorse destinate alle provvidenze del 2022 e non utilizzate, possono esser inserite tra quelle del 2023 relativamente alla parte assegnataria, ed inoltre, le medesime non sono computate nell’importo annuale per l’anno 2023.
Per le singole provvidenze 2023 sono previsti gli stanziamenti come di seguito riportati:
– circa l’anzianità professionale aziendale (APA), l’importo erogato è pari ad euro 1.625.000,00. Lo stanziamento mensile viene individuato dagli Uffici di Elba mediante le domande presentate nel 2021 per garantire la corresponsione nel mese successivo alla richiesta;
– circa il contributo spese acquisto libri scolastici (ALS), la quota complessiva corrisponde ad euro 450.000,00;
– circa il mutuo prima casa (MPC) l’importo complessivo è di euro 342.000,00; euro 28.500,00 mensili;
– circa le borse di studio per i figli dei dipendenti (BDS/D – BDS/U) è euro 500.000,00;
– circa le borse di studio per i dipendenti (BDS) è di euro 33.000,00;
– circa il premio per conferma in qualifica in apprendistato (CQA) euro 200.000,00 con erogazione mensile pari ad euro 16.666,66;
– circa il contributo trasporto pubblico (CTP) l’importo complessivo stanziato per il 2023 è di euro 150.000,00;
– circa il contributo dichiarazione dei redditi (CDR) l’emolumento erogato è pari ad euro 350.000,00;
– circa il contributo carenza malattia (CCM), l’importo complessivo stanziato per quest’anno è di euro 600.000,00; il mensile pari a euro 50.000,00;
– circa la formazione esterna apprendisti (FAA), l’importo stanziato è di euro 90.000,00;
– circa la formazione e aggiornamento professionale (FAI), è pari ad euro 90.000,00;
– per l’imprenditoria femminile – Maternità (IFM), per il 2023 lo stanziamento è pari ad euro 150.000,00; quello mensile di euro 12.500,00;
– circa l’Imprenditoria femminile – Incremento occupazione (IFO), la quota stanziata per quest’anno è di euro 150.000,00;
– circa il tirocinio extracurriculare (TEX), è di euro 180.000,00; stanziamento mensile pari ad euro 15.000,00;
– circa l’apprendistato di I e III livello (APT), l’importo complessivo versato è di euro 180.000,00;
– circa i percorsi per le competenze trasversali per l’orientamento (PCO), è pari ad euro 250.000.00;
– circa la conferma apprendistato (CAP), l’ammontare corrisposto risulta essere pari ad euro 110.000,00.
Sono state aggiunte le seguenti provvidenze:
– circa il rimborso per i campi estivi (RCE), per ciascun figlio del lavoratore che partecipa nel corso dell’anno 2023 ad un campo estivo, è riconosciuto un rimborso fino a concorrenza della spesa effettivamente sopportata e per un massimo di euro 50,00 settimanali ed un massimo di euro 250,00 totali. La richiesta deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2024. L’ammontare complessivo stanziato per l’anno 2023 è di euro 400.000,00.
– circa il contributo per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno (RPS), al lavoratore straniero extra-comunitario che consegua rinnovi o presenti domanda per conseguire o rinnovare il permesso di soggiorno, viene riconosciuta la somma una tantum pari ad euro 100,00 lordi per la richiesta, il conseguimento ed il rinnovo in formato elettronico, ed euro 70,00 lordi per la richiesta, il conseguimento ed il rinnovo in cartaceo. La prestazione è valida solo per i permessi di soggiorno che hanno data di rilascio, rinnovo e richiesta a partire dal 1° gennaio 2023. La domanda deve essere inoltrata entro e non oltre il 30 aprile 2024. La somma per l’anno 2023 è di euro 200.000,00.
– Per quanto riguarda il contributo mutuo tasso variabile (MTV), per l’anno 2023 ai lavoratori intestatari o cointestatari di un mutuo a tasso variabile per l’acquisto della prima casa, con contratto a partire dal 1° gennaio 2014, è riconosciuto un contributo una tantum pari ad euro 250,00. La domanda per l’erogazione deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2024. L’ammontare complessivo stanziato corrisponde ad euro 400.000,00.
– Circa il contributo affitti (AFF), ai lavoratori che sono intestatari o cointestatari di un regolare contratto di affitto relativo all’abitazione principale e che abbia subito adeguamenti Istat a partire dal 1° gennaio 2023, è riconosciuto un contributo una tantum pari ad euro 250,00. La domanda deve essere inoltrata entro e non oltre il 30 aprile 2024. E l’importo complessivo versato è di euro 400.000,00.
– Circa i percorsi le FP con tirocinio curricolare (IFP), alle aziende che attivano nell’ambito di percorsi le FP, tirocini curriculari è corrisposto un contributo una tantum di euro 150,00. L’importo complessivo stanziato per il 2023 è di euro 90.000,00, mentre lo stanziamento mensile è pari ad euro 7.500,00.
– Con riguardo all’Autoproduzione Energia, alle aziende che hanno realizzato investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia, per fatture emesse nell’anno in corso e quietanziate entro il 30 aprile 2024, è versato un contributo pari al 10% dell’investimento, con importo massimo di euro 1.500,00. In caso di impresa costituita prettamente da giovani fino a 35 anni di età il contributo aumenta ad euro 3.000,00. La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2024.
– Da ultimo, per ciò che concerne l’Innovazione Tecnologica (INT), alle aziende che realizzano investimenti di innovazione tecnologica, per le fatture emesse nel corso del 2023 e quietanziate entro il 30 aprile 2024, è corrisposto un contributo pari al 10% dell’investimento (con spesa minima euro 7.500,00), e con importo massimo di euro 1.500,00. In caso di impresa formata prevalentemente da giovani fino ai 35 anni di età il contributo è elevato ad euro 3.000,00.

CCNL Fotolaboratori: rinnovato il contratto per i lavoratori del Comparto 

Tra le novità del rinnovo sono previsti aumenti retributivi, inquadramento, apprendistato, previdenza e assistenza sanitaria 

L’Associazione Fotolaboratori italiani conto terzi, la Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno comunicato il rinnovo del CCNL Fotolaboratori, siglato qualche settimana fa, con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2023 e con scadenza al 31 dicembre 2025. Il contratto collettivo nazionale riguarda i lavoratori che operano nelle aziende esercenti attività di sviluppo e stampa di materiale fotografico e cinematografico a passo ridotto, in colore e bianco e nero per conto terzi. Oltre alla parte normativa, le principali novità presenti nel rinnovo riguardano l’aggiornamento della classificazione del personale, con relative modifiche per quel che concerne l’inquadramento unico, le declaratorie e i profili professionali. Sono state apportate modifiche anche al periodo di prova e a quello di preavviso per gli impiegati e gli operai del Settore. Variazioni anche per l’inquadramento e la retribuzione per le varie tipologie di apprendistato. Inoltre, sono previsti aumenti medi pari a 80,00 euro mensili, ai quali si aggiungono 10,00 euro mensili per l’inserimento nel contratto dell’assistenza sanitaria integrativa “Salute Sempre“, in linea con i calcoli IPCA. Al fondo vengono iscritti tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e con decorrenza della copertura a partire dal 1° aprile 2024. Il contributo, pari a 120,00 euro annui per dipendente è integralmente a carico dell’azienda. Inoltre, sono state stabilite nuove aliquote contributive in merito al Fondo di previdenza complementare Byblos. Dal 1° giugno 2023, le percentuali passano dall’1,00 all’1,3%, con riferimento alla retribuzione utile per il Tfr, di cui l’1% minimo a carico del lavoratore e l’1,3% a carico dell’impresa. 

Ingressi dall’estero per formazione: 7500 nuove quote di ingresso disponibili 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale per la frequenza, di tirocini formativi e di orientamento (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 8 agosto 2023).

Il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 giugno 2023, pubblicato in G.U. il 7 agosto, ha reso disponibili per il triennio 2023/2025 7500 nuove quote di ingresso per la frequenza di corsi di formazione professionale in Italia e altre 7500 per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento.

Si tratta di un canale di ingresso che potrebbe essere più utilizzato nei prossimi anni in quanto a seguito delle recenti modifiche normative i permessi di soggiorno rilasciati per motivi di studio/tirocinio possono ora, al termine del periodo di formazione, essere convertiti in un permesso per motivi di lavoro al di fuori delle quote. Il D.L. n. 23/2023 ha, infatti, soppresso la previsione che subordinava la conversione di tali permessi alla disponibilità di una quota prevista dal decreto flussi annuale. Ne consegue che tali permessi, purché ancora in corso di validità,  possono ora essere convertiti in qualsiasi momento dell’anno e senza limiti numerici.

Il decreto ministeriale 

In particolare, il decreto del 28 giugno prevede che per il triennio 2023/2025 il limite massimo di ingressi in Italia per motivi di formazione/tirocinio è pari a 7.500 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme regionali in attuazione dell’Intesa tra Stato e Regioni del 20 marzo 2008. Non rientrano tra questi corsi, quelli organizzati dalle Università per il conseguimento di Master di primo o secondo livello, né comunque quelli organizzati dalle Università per singole attività formative. In tal caso viene rilasciato un visto di ingresso per studio/università.

Altre 7.500 unità sono invece disponibili per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine e promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali, in attuazione delle Linee guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 5 agosto 2014.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociale rammenta, infine, che per quanto riguarda i cittadini stranieri residenti all’estero, la possibilità di fare ingresso in Italia per svolgere un periodo di tirocinio rientra tra i casi particolari di ingresso al di fuori delle quote contemplati all’articolo 27, lett. f) del Testo Unico sull’immigrazione e dall’articolo 40, comma 9, lett. a) del D.P.R. n. 394/99, così come modificato dal D.P.R. n. 334/04. Per fare ingresso in Italia per tale motivo non è necessario il nulla osta al lavoro, ma  occorre ottenere un visto di ingresso per motivi di studio o formazione che viene rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare del Paese in cui risiede lo straniero nei limiti delle quote determinate dal decreto appena pubblicato.

Sospensione del RDC e domanda di AUU: i chiarimenti dell’INPS

L’Istituto è intervenuto sul tema degli effetti della sospensione del Reddito di cittadinanza per i nuclei familiari con figli maggiorenni e l’eventuale presentazione della domanda per fruire dell’Assegno unico e universale (INPS, messaggio 7 agosto 2023, n. 2896). 

Con il messaggio in commento, l’INPS ha chiarito alcuni aspetti dell’integrazione tra le misure di AUU e RDC alla luce delle novità apportate dal Decreto Lavoro. In realtà, con l’entrata in vigore del D.L. n. 48/2023 nulla cambia per i nuclei familiari che includono figli minori o disabili, per i quali la fruizione del Reddito di Cittadinanza è garantita senza soluzione di continuità sino al 31 dicembre 2023, salvo il caso in cui non si verifichino altre e diverse cause di decadenza dalla misura contemplate dalla legge. In tali casi, come di consueto, la quota di AUU che sarà erogata non è calcolata in misura integrale, ma subisce la decurtazione sulla base della scala di equivalenza, prevista per il RDC.

La questione della fruizione della misura di AUU, si pone invece per i nuclei percettori di RDC già sospesi nel mese di luglio e per quelli che progressivamente verranno sospesi dal beneficio nelle mensilità successive, tenuto conto della maturazione della settima mensilità di percezione della prestazione. Tale previsione è contenuta nel comma 313 dell’articolo 1 della Legge n. 197/2022 e riguarda, tra l’altro, i nuclei che includono figli maggiorenni, nella fascia di età compresa tra 18 e 21 anni, per i quali ai sensi della normativa in materia di AUU permangono i requisiti per poter continuare a beneficiare dell’Assegno unico e universale anche dopo la sospensione del RDC.

Si tratta, in dettaglio, di nuclei che comprendono figli che si trovano nelle seguenti condizioni, accertate dall’INPS attraverso le dichiarazioni formulate a cura del titolare di Reddito di cittadinanza su modello “AU-COM”: 

– frequentano un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

– svolgono un tirocinio ovvero esercitano un’attività lavorativa e possiedono un reddito complessivo non superiore a 8.000 euro;

– sono registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

– svolgono il servizio civile universale.

Per i nuclei familiari che si trovano in una o più situazioni come sopra evidenziate, l’integrazione AUU su RDC relativa alla mensilità di luglio verrà regolarmente corrisposta dall’INPS, senza subire ritardi. Il pagamento di quanto spettante a titolo di integrazione, infatti, avverrà in data 27 agosto con le ordinarie modalità di accredito di Reddito di cittadinanza, posto che la prestazione viene di norma liquidata nel mese successivo relativamente alla competenza maturata nel mese precedente.

In riferimento alle mensilità successive, occorre distinguere l’ipotesi in cui il cittadino abbia provveduto alla presentazione della domanda di AUU, da quelle in cui invece la domanda non sia stata presentata.

Nel primo caso, infatti, l’INPS provvederà a liquidare sulla carta RDC le mensilità che non sono state corrisposte e ad avviare il pagamento di AUU dal mese successivo a quello di presentazione della domanda per la prestazione.

Nel secondo caso, invece, l’INPS garantisce comunque la fruizione della prestazione per i figli maggiorenni per i quali ricorrano tutti i requisiti previsti dalla legge; ciò relativamente a tutte le mensilità spettanti fino alla competenza del mese di febbraio 2024.

 

Ebinter Trento: stanziati sussidi per i lavoratori del Settore  

Stanziati bonus per borse di studio e trasporto merci  

L’Ente Bilaterale del Terziario di Trento ha stabilito due nuovi sussidi per le lavoratici ed i lavoratori delle aziende del Settore. Nello specifico si tratta di contributi per borse di studio che riguardano i dipendenti delle imprese che si trovano in regola con il pagamento delle quote contributive all’Ente. Potranno richiedere il bonus, infatti, coloro che hanno conseguito il diploma di maturità dall’anno scolastico 2022/2023 o la laurea triennale/magistrale dall’anno accademico 2022/2023. Per quanto riguarda il diploma, il bonus è ripartito in base al voto:
150,00 euro, per la votazione da 90/100 a 95/100;
200,00 euro, per la votazione da 96/100 a 99/100;
300,00 euro, per la votazione di 100/100;
400,00 euro, per la votazione di 100 e lode. 
Per le lauree triennali, gli importi sono così suddivisi;
250,00 euro, per la votazione da 100/110 a 105/110;
400,00 euro, per la votazione da 106/110 a 110/100;
600,00 euro, per la votazione di 110 e lode.
Per la laure magistrale o a ciclo unico, i contributi sono suddivisi:
300,00 euro, per la votazione da 100/110 a 105/110;
500,00 euro, per la votazione da 106/110 a 110/110;
700,00 euro, per la votazione di 110 e lode. 
Il sussidio è aperto non solo ai lavoratori, ma anche ai figli dei dipendenti del Settore terziario del Trentino. Le borse di studio vengono assegnate in base al merito. Il secondo incentivo riguarda, invece, il trasporto pubblico. Infatti, il bonus elargito è del 55% lordo della spesa sostenuta per l’abbonamento annuale ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale che comprendono il tragitto casa-lavoro. Se i dipendenti sono in regola con il versamento delle quote contributive da almeno 3 mesi, possono inoltrare la richiesta entro 90 giorni dalla data di scadenza dell’abbonamento, anche per quelli in scadenza nel 2023. 

CCNL Bancari-Credito Cooperativo: definiti classificazione del personale e profili professionali

Importanti novità per i lavoratori del settore

Conclusosi nei giorni scorsi l’incontro tra Federcasse, le Segretarie Nazionali e i Coordinatori di Gruppo relativo alle tematiche dei profili professionali e della classificazione del personale, giungendo finalmente alla definizione di un accordo che rappresenta un primo punto di partenza per tale materia di cui non vi è più trattazione dal 2009.
Si è raggiunta difatti un’intesa sia sul livello di Quadro Direttivo, sia sul 1° livello retributivo, con il riconoscimento dei profili di seguito riportati:
Responsabile dei processi di gestione dei crediti problematici (NPL);
Coordinatore/Responsabile dell’attività dei lavoratori che non siano in organico a succursali, ed addetti stabilmente ed esclusivamente alla gestione di gruppi di clientela ad elevata complessità, composta da famiglie ed imprese;
Personale con responsabilità di miglioramento dei prodotti, che offre supporto specialistico agli addetti alla gestione di gruppi di clienti a cui si eroga consulenza e formazione, studiando le caratteristiche dei prodotti, anche assicurativi, e dando attuazione alle strategie di posizionamento;
Personale delegato ai rapporti con altre funzioni dell’ambito assicurativo, nonché responsabile dell’attività di distribuzione dei prodotti assicurativi per la rete commerciale, che provvede al mantenimento dei rapporti con le Società con cui la Banca stipula convenzioni.
Ulteriore passo è stato realizzato con riferimento ai lavoratori che:
– curano la comunicazione e la relazione con i soci;
– gestiscono le azioni di sostenibilità ambientale, sociale ed energetica dell’azienda;
– provvedono all’istruttoria della gestione dei Crediti Problematici (NPL);
– gestiscono gruppi di clientela composta da famiglie e da imprese, con la previsione di un percorso di graduale aumento di inquadramento rapportato ai mesi di effettivo svolgimento di tale attività;
– addetti allo sviluppo commerciale e consulenza prodotti.
Circa le succursali con oltre 5 addetti, è prevista altresì la figura del vice preposto, a cui viene riconosciuta un’indennità mensile pari al 60% dell’indennità spettante.
Inoltre, in caso di assenza del reggente di filiale, viene liquidata l’intera indennità, oltre all’eventuale differenza retributiva.
Invece con riguardo ai profili dell’ICT (information communication technology), ancora non vi sono aggiornamenti.
L’eventuale superamento della 1° e 2° area professionale avviene conseguentemente con specifiche sessioni dedicate ad esso, anche al fine di favorire processi di internalizzazione del personale impiegato in queste due aree.
Le OO.SS. apprezzano comunque il risultato raggiunto, poiché considerato necessario da tempo ed utile per consentire alle trattative di secondo livello di approfondire e sviluppare la nuova architettura degli inquadramenti adottati dai Gruppi Cooperativi Bancari dopo la riforma del Comparto.

Invio denunce contributive giornalisti: Rilascio della procedura DASMINPS

L’INPS ha comunicato di aver adeguato il software per la compilazione e l’invio delle denunce contributive riferite ai periodi anteriori alla competenza di luglio 2022 (INPS, messaggio 3 agosto 2023, n. 2874).

Il software in uso presso l’INPGI, denominato “DASM”,  è stato adeguato con le modifiche necessarie alla presa in carico e all’elaborazione dei flussi sui sistemi dell’INPS per la compilazione e l’invio delle denunce contributive dei giornalisti  riferite ai periodi anteriori al luglio 2022.

A comunicarlo è stato l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a cui è stata trasferita dal 1° luglio 2022, limitatamente alla gestione sostitutiva, la funzione previdenziale già svolta dall’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani «Giovanni Amendola» (INPGI), in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria.

Il software adeguato, rinominato “DASMINPS”  consente di svolgere tutte le funzioni necessarie alla generazione delle denunce contributive da inviare per il tramite dell’Agenzia delle Entrate all’Istituto. Pertanto, per la variazione o l’invio di denunce contributive riferite a periodi di paga anteriori a luglio 2022, l’INPS segnala che i datori di lavoro o i loro intermediari devono utilizzare unicamente DASMINPS che può essere scaricato dal sito web dell’Istituto secondo quanto indicato nel messaggio in commento che include anche le modalità di supporto agli utenti e le comunicazioni di modifica dell’intermediario: senza queste ultime, infatti, le denunce contributive, eventualmente trasmesse attraverso un soggetto diverso dal datore di lavoro o dall’intermediario appositamente delegato, non sono accettate e, conseguentemente, scartate.

L’INPS informa anche che l’invio dei file generati con il software DASMINPS all’Istituto viene effettuato attraverso i servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate, analogamente alle modalità già utilizzate per i file prodotti da DASM INPGI. Prima della trasmissione, i file DASMINPS, contenenti le denunce contributive, devono essere sottoposti ai controlli di conformità operati con il software reso disponibile dall’Agenzia stessa.

Inoltre, l’Istituto ricorda ai datori di lavoro e ai loro intermediari che abbiano inviato denunce contributive riferite a periodi anteriori a luglio 2022 in formato pdf, che devono obbligatoriamente provvedere a inviare le stesse denunce anche tramite il software DASMINPS. Qualora i medesimi non provvedano alla corretta trasmissione delle denunce, le posizioni contributive dei giornalisti non potranno essere aggiornate.

 

CCNL Farmacie: c’è l’Accordo sulla contribuzione per Ebifarm

Stabilita la contribuzione all’Ente bilaterale Ebifarm nella misura di 2,00 euro

Le Sigle Sindacali Federfarma, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno comunicato la nuova contribuzione per l’Ebifarm. Come stabilito nell’Accordo sottoscritto il 7 settembre 2021 per i dipendenti da farmacia privata, il finanziamento all’Ente bilaterale nazionale è fissato con una quota contrattuale di servizio nella misura globale dello 0,10% di paga base e contingenza, per 14 mensilità, di cui lo 0,05% a carico del datore di lavoro e lo 0,05% a carico del lavoratore, a decorrere dal 1° luglio 2023. Nell’Accordo siglato il 20 luglio scorso, le Parti decidono di avvalersi del modello F24 per il versamento della quota contrattuale di servizio e stabiliscono che la corresponsione è a cadenza semestrale posticipata, entro il 16 gennaio del secondo semestre dell’anno precedente ed entro il 16 luglio per il primo semestre dell’anno in corso. Viene precisato, inoltre, che il primo versamento relativo al semestre 1° luglio 2023-31 dicembre 2023, deve essere effettuato entro il 16 gennaio 2024. In attesa del perfezionamento con pagamento della quota di servizio mediante F24 e mantenendo ferma la decorrenza del 1° luglio 2023, la medesima quota è rideterminata nella misura globale di 2,00 euro per 14 mensilità, di cui 1,00 euro a carico del datore di lavoro e 1,00 euro a carico del lavoratore.Il datore di lavoro che omette il versamento delle quote deve corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo maggiorato del 10% per 14 mensilità.