Legge di conversione del Decreto PA bis: interventi fiscali in materia di sport

Con la Legge n. 112/2023 di conversione del D.L. n. 75/2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il16 agosto 2023, n. 190, sono state approvate varie misure in materia di sport che intervengono sul trattamento fiscale delle plusvalenze sportive e l’introduzione di un’esenzione dal pagamento dell’IVA per le attività didattiche e formative svolte da enti sportivi dilettantistici.

Tra le misure nel settore sportivo introdotte dalla Legge di conversione del Decreto PA Bis si sottolinea:

  • la previsione che, per le società sportive professionistiche, solo le plusvalenze biennali (e non più annuali) contribuiscono a formare reddito;

  • l’introduzione di un credito d’imposta, per l’anno 2023, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie;

  • l’esenzione dall’IVA (anche) per le attività didattiche e formative svolte dagli organismi riconosciuti dal CONI e dagli enti sportivi senza fini di lucro iscritti al Registro Nazionale delle attività sportive.

Riguardo alle disposizioni urgenti in materia di plusvalenze, l’articolo 33 della Legge n. 112/2023 apporta modifiche all’articolo 86, comma 4, del Tuir stabilendo un ampliamento da uno a due anni del termine minimo di possesso dei beni da cui derivano plusvalenze patrimoniali per le società sportive professionistiche, al fine di consentire la rateizzazione del relativo costo fiscale in 5 anni.

 

In ambito IVA, l’articolo 36bis della Legge n. 112/2023 attuata una modifica all’articolo 10, comma 1, numero 20) del Decreto IVA, ricomprendendo nel novero delle attività esenti dal pagamento dell’imposta anche per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, comprese quelle didattiche e formative rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica e provengano da organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’articolo 6 D.Lgs. n. 36/2021.

 

Tra le novità, infine, spicca l’articolo 37, che apporta modifiche all’articolo 9 del D.L. 4/2022, che prevede il riconoscimento di un credito d’imposta a sostegno dell’associazionismo sportivo con il quale viene esteso anche agli investimenti effettuati dal 1 luglio al 30 settembre 2023 l’applicazione dello sconto del 50% della spesa alle imprese che investono in campagne pubblicitarie sportive.

L’investimento in tali campagne, relativamente al trimestre compreso tra il 1 luglio 2023 e il 30 settembre 2023, deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi relativi al periodo d’imposta 2022, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15milioni di euro. Per le società e associazioni sportive costituite a partire dall’anno 2022, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell’investimento complessivo minimo non inferiore a 10.000 euro e non anche la soglia relativa ai ricavi delle medesime società e associazioni. 

Legge delega per la riforma fiscale 2023: le principali novità

La Legge delega 9 agosto 2023, n. 111, per la riforma fiscale 2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2023, n. 189. A partire dal 29 agosto 2023 il Governo avrà 24 mesi di tempo per l’emanazione dei decreti legislativi attuativi recanti la revisione del sistema tributario, nel rispetto dei principi costituzionali nonchè dell’ordinamento dell’Unione europea e del diritto internazionale, sulla base dei principi e criteri direttivi generali e dei principi e criteri direttivi specifici.

Il testo approvato è composto da 23 articoli, raccolti in 5 titoli:

  • Titolo I: i principi generali e i tempi di attuazione (i principi generali e termini, i principi e i criteri direttivi per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente);

  • Titolo II: i tributi (le imposte sui redditi, l’ IVA, l’IRAP, gli altri tributi indiretti, i principi e criteri direttivi per la piena attuazione del federalismo fiscale regionale e i principi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici);

  • Titolo III: i procedimenti e le sanzioni;

  • Titolo IV: testi unici e codici;

  • Titolo V: disposizioni finanziarie e finali.

I principi e i criteri direttivi generali che il Governo dovrà osservare nell’esercizio della delega sono:

– stimolare la crescita economica e la natalità attraverso l’aumento dell’efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, soprattutto al fine di sostenere le famiglie, in particolare quelle in cui sia presente una persona con disabilità, i giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età, i lavoratori e le imprese;

– prevenire, contrastare e ridurre l’evasione e l’elusione fiscale;

– prevedere la possibilità di destinare alla compensazione della riduzione della pressione fiscale le risorse, accertate come permanenti ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della Legge n. 178/2020, derivanti  dal miglioramento dell’adempimento spontaneo degli obblighi tributari;

– razionalizzare e semplificare il sistema tributario;

– rivedere gli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti;

– assicurare un trattamento particolare per gli atti di trasferimento o di destinazione di beni e diritti in favore di persone con disabilità;

– assicurare la piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali.

 

Nell’esercizio della delega il Governo, inoltre, dovrà osservare i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente, le cui disposizioni costituiscono principi generali dell’ordinamento e criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria:

 

a) rafforzare l’obbligo di motivazione degli atti impositivi, anche mediante l’indicazione delle prove su cui si fonda la pretesa; 

b) valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto; 

c) razionalizzare la disciplina dell’interpello; 

d) disciplinare l’istituto della  consulenza giuridica, distinguendolo dall’interpello e prevedendone presupposti, procedure ed effetti, assicurando che non ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 

e) prevedere una disciplina generale del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario; 

f)  prevedere una generale applicazione del principio del contraddittorio a pena di nullità; 

g) prevedere una disciplina generale delle cause di invalidità degli atti impositivi e degli atti della riscossione;

h) potenziare l’esercizio del potere di autotutela estendendone l’applicazione agli errori manifesti nonostante la definitività dell’atto, prevedendo l’impugnabilità del diniego ovvero del silenzio nei medesimi casi nonchè, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilità nel giudizio amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti alle sole condotte dolose;

i) prevedere l’istituzione e la definizione dei compiti del Garante nazionale del contribuente, quale organo monocratico con incarico di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta, e la contestuale soppressione del Garante del contribuente e assicurando la complessiva invarianza degli oneri finanziari.

 

Tra i principali aspetti della riforma fiscale si sottolineano:

  1. la revisione e la graduale riduzione dell’IRPEF, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l’aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall’imposta lorda e dei crediti d’imposta, tenendo conto delle loro finalità;

  2. la revisione della tassazione d’impresa;

  3. la revisione dell’IVA: rivedendone le disposizioni che disciplinano le operazioni esenti, razionalizzando il numero e la misura delle aliquote secondo i criteri posti dalla normativa UE, rivedendo la disciplina della detrazione, riducendo l’aliquota prevista in caso di importazione delle opere d’arte, razionalizzando le disposizioni che riguardano il gruppo IVA, razionalizzando le disposizioni che riguardano l’IVA per gli enti del Terzo settore;

  4. il graduale superamento dell’IRAP;

  5. la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti, diversi dall’IVA;

  6. la revisione della disciplina doganale;

  7. la revisione delle disposizioni in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi;

  8. la revisione dell’attività di accertamento;

  9. la revisione del sistema nazionale della riscossione.

L’entrata in vigore della Legge è fissata alla data del 29 agosto 2023.

Smart working e frontalieri: tutti i chiarimenti delle Entrate sulle ultime novità

L’Agenzia delle entrate ha riepilogato e analizzato i più recenti orientamenti della prassi in materia di smart working, anche ai fini dell’applicazione dei regimi agevolativi rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per svolgere un’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano. Sono stati, inoltre, forniti chiarimenti sulla disciplina tributaria dei lavoratori frontalieri alla luce delle ultime novità introdotte dalla Legge n. 83/2023 (Agenzia delle entrate, circolare 18 agosto 2023, n. 25).

L’articolo 2, comma 2, del TUIR introduce e disciplina il concetto di “residenza fiscale”, in base al quale si considerano residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (ossia 183 giorni in un anno, o 184 giorni in caso di anno bisestile):

 

– sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;

– hanno nel territorio dello Stato italiano il proprio domicilio;

– hanno nel territorio dello Stato italiano la propria residenza.

 

In base alla previsione recata dall’articolo 3, comma 1, del TUIR, le persone residenti in Italia devono sottoporre ad imposizione nel nostro Paese tutti i loro redditi, ovunque prodotti. Ai non residenti, invece, si applicano le disposizioni dell’articolo 23 del TUIR e gli stessi saranno assoggettati a imposizione in Italia sulla base dei criteri di territorialità indicati nel predetto articolo. Inoltre, il comma 2-bis dell’articolo 2 del TUIR introduce una presunzione relativa di residenza fiscale, al fine di contrastare il fenomeno della frequente migrazione fittizia verso Paesi a fiscalità privilegiata.

I criteri di radicamento della residenza fiscale delle persone fisiche restano quelli previsti dall’articolo 2 del TUIR e non subiscono alcun mutamento per coloro che svolgono un’attività lavorativa in smart working.

In altri termini, le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non incidono sui criteri di determinazione della residenza fiscale, che restano ancorati all’integrazione di almeno una delle suddette condizioni di cui all’articolo 2 del TUIR.

 

Per quanto riguarda i regimi agevolativi rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per svolgere un’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano, l’Agenzia ricorda che:

  • il regime speciale per lavoratori impatriati è disciplinato dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015 ed è accessibile al soggetto che trasferisce la propria residenza in Italia, pur continuando a lavorare in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, a partire dal periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento in Italia;

  • il regime speciale per docenti e ricercatori è disciplinato dall’articolo 44 del D.L. n. 78/2010 ai sensi del quale, ai fini delle imposte sui redditi, è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

La Circolare passa, poi, a ricordare i presupposti di esistenza di una stabile organizzazione (o base fissa), che sono:

1) esistenza della sede d’affari nella disponibilità dell’impresa o del professionista;

2) fissità spaziale e temporale della sede d’affari;

3) svolgimento dell’attività d’impresa o professionale in tutto o in parte per mezzo della sede fissa d’affari.

 

Tali presupposti, per l’Agenzia, sono integrati anche nel caso di una persona fisica che svolge, nel territorio dello Stato, attività d’impresa o di lavoro autonomo da remoto.

 

La seconda metà della circolare è, invece, dedicata ai frontalieri: quei lavoratori, sia dipendenti che autonomi, che svolgono la propria attività in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono e che ritornano nello Stato di residenza, in linea di massima, quotidianamente o almeno una volta alla settimana.

La disciplina tributaria del lavoratore frontaliere è contenuta anche in alcune Convenzioni, stipulate dall’Italia con Austria, Francia, San Marino e Svizzera, contro le doppie imposizioni.

In particolare, tra il 2014 e il 2015, Italia e Svizzera hanno avviato le negoziazioni per un nuovo Accordo sull’imposizione dei redditi di lavoro dipendente percepiti dai frontalieri, ratificato con Legge 13 giugno 2023, n. 83, che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2024.

Il nuovo accordo fornisce una nuova definizione di “lavoratore frontaliere“, che identifica qualsiasi lavoratore residente in uno Stato contraente che:

– è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20km dal confine con l’altro Stato contraente;

– svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato, per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato;

– ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.

 

L’Agenzia individua come principale novità il regime impositivo di cui godranno i suddetti frontalieri: alla tassazione esclusiva nel Paese della fonte prevista dall’Accordo del 1974, infatti, subentra la previsione di una tassazione concorrente tra Paese della fonte e Paese di residenza. L’articolo 7 del nuovo Accordo, inoltre, prevede una specifica cooperazione amministrativa che introduce un obbligo di scambio automatico di informazioni, utilizzate ai fini dell’imposizione di salari, stipendi e remunerazioni analoghe ricevute dai frontalieri.

 

Accordi per l’innovazione, secondo sportello: modalità di accesso alle risorse stanziate per progetti R&S

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha chiarito le modalità di accesso alle ulteriori risorse finanziarie stanziate dal decreto ministeriale del 11 maggio 2023 per progetti R&S (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 11 agosto 2023).

Con il decreto direttoriale 11 agosto 2023 del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stati definiti i termini e le modalità per la presentazione delle istanze di agevolazione a valere sulle risorse destinate con decreto ministeriale 11 maggio 2023 al sostegno delle iniziative di ricerca e sviluppo presentate nell’ambito del secondo sportello agevolativo, previsto per gli “Accordi per l’innovazione”, e non ammessi alla fase istruttoria per carenza di risorse nell’ambito della graduatoria approvata con Decreto direttoriale del 17 febbraio 2023.

 

Ai fini dell’accesso alle risorse stanziate, i progetti presentati lo scorso 31 gennaio 2023 devono:

  • essere realizzati interamente in una o più delle sole aree meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna);

  • essere presentati, in casi di progetti singoli da PMI o da piccole imprese a media capitalizzazione o, in casi di progetti congiunti, da partenariati costituiti dalla presenza almeno di una PMI o da partenariati composti da sole piccole imprese a media capitalizzazione e/o con eventuali Organismi di ricerca;

  • essere coerenti con gli obiettivi tematici del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027;

  • soddisfare gli ulteriori criteri di selezione previsto dallo stesso Programma, generali e specifici dell’Azione 1.1.4 “Ricerca collaborativa”.

Il MIMIT ha chiarito che i soggetti proponenti/capofila interessati dovranno presentare istanza esclusivamente dal 18 settembre 2023 al 6 ottobre 2023 secondo il modello allegato allo stesso Decreto direttoriale 11 agosto 2023.

 

Le eventuali istanze inoltrate che non prevedono costi di progetto interamente nei territori delle Regioni meno sviluppate saranno irricevibili e ciascuna di esse riceverà un’apposita nota di decadenza da parte del Ministero.

Le istanze ammissibili, invece, saranno avviate ad istruttoria secondo il posizionamento nella graduatoria già precedentemente approvata con il Decreto direttoriale del 17 febbraio 2023, nel rispetto delle condizioni del PN Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 e delle modalità adottate dal citato decreto direttoriale 11 agosto 2023.

Istituito codice tributo per compensazione dell’integrazione speciale ai lavoratori del turismo

Il credito maturato per l’erogazione del bonus ai dipendenti del comparto turistico può essere utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite F24, indicando il nuovo codice tributo appositamente istituito (Agenzia delle entrate, risoluzione 9 agosto 2023, n. 51/E).

L’articolo 39-bis, comma 1, del D.L. n. 48/2023 ha previsto, per il periodo dal 1 giugno 2023 al 21 settembre 2023, per i lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, il riconoscimento di un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003, effettuato nei giorni festivi.

 

Tale disposizione si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 40.000 nel periodo d’imposta 2022.

È, inoltre, previsto che il sostituto d’imposta riconosca il suddetto trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore.

 

Pertanto, il sostituto d’imposta può compensare il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale mediante compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Per consentire tale operazione, l’Agenzia delle entrate ha istituito il seguente codice tributo:

  • 1702” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi – articolo 39-bis del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo speciale, nei formati “00MM” e “AAAA”.

 

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’utilizzo in compensazione, invece, non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

 

IVA su servizi di potenziamento avatar e coaching videogiochi on-line

In tema di videogiochi on-line, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sull’inquadramento ai fini IVA dei servizi denominati ”potenziamento avatar” e ”coaching”, sulle modalità di geolocalizzazione del committente­ consumatore finale e sulla corretta certificazione dei servizi resi (Agenzia delle entrate, risposta 4 agosto 2023, n. 416).

In riferimento all’attività di ”potenziamento avatar”, offerta da una società che, per il tramite di una propria piattaforma/sito internet, gestisce un’ampia gamma di servizi ai giocatori, l’Agenzia delle entrate ha preliminarmente osservato che su richiesta del cliente tale piattaforma seleziona in modo quasi del tutto automatizzato il ”giocatore PRO” disposto a sviluppare il gioco al proprio posto. Questo servizio, svolto in autonomia dal ”giocatore PRO”, consente al giocatore/ cliente di raggiungere un upgrade del proprio avatar o comunque di raggiungere un migliore livello e/o risultato all’interno del gioco, senza alcuna di interazione tra giocatore/cliente e giocatore PRO.

 

Ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento di esecuzione UE 282/2011, un servizio reso mediante mezzi elettronici si caratterizza per una natura essenzialmente automatizzata, dove la nozione di ”intervento umano minimo” va valutata con riferimento al coinvolgimento del prestatore.

Nella fattispecie l’istante agisce nei confronti del giocatore/cliente in conto e nome proprio e non come mero intermediario. Inoltre, il giocatore professionista rende la propria prestazione direttamente all’istante dal quale riceve un compenso.

Sulla base di tali elementi, quindi, l’Agenzia ritiene che il servizio reso non si limita ad una mera messa in contatto tra due parti, bensì ”include” anche la prestazione del giocatore PRO che l’istante vende al cliente come se fosse propria.

Si tratta perciò di un servizio complesso che ricade nella regola generale di cui all’articolo 7­ter, lettera b) del Decreto IVA, territorialmente rilevante in Italia con applicazione dell’aliquota del 22%.

 

Diversamente, il servizio di ”coaching”, inteso come ore di insegnamento che i giocatori/clienti possono acquistare in modo da disporre dell’attività di formazione di un c.d. giocatore professionista ovvero giocatore PRO, può essere considerato “servizio interattivo“, con un coinvolgimento più che minimo del prestatore e pertanto non qualificabile come ”elettronico”.

A parere dell’agenzia, dunque, il ”coaching” ricade fra le attività di insegnamento (interattive e non automatizzate) disciplinate all’articolo 7­quinquies, comma 1, lettera a) del Decreto IVA.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 23, per determinare il luogo in cui il destinatario del servizio è stabilito, il prestatore deve prendere in considerazione le informazioni fattuali ottenute dal destinatario, verificandone l’esattezza applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento.

 

Per quanto riguarda, infine, la corretta certificazione dei servizi resi, l’Agenzia richiama i chiarimenti forniti con la risposta n. 324, pubblicata il 9 settembre 2020, dove è stato già chiarito che i servizi diversi da quelli elettronici non possono beneficiare dell’esonero dagli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, ricadendo nelle regole generali che necessitano di documentazione tramite fattura.

Pertanto, tanto ai servizi di ”potenziamento avatar” quanto a quelli di ”coaching” ­ è preclusa la possibilità di beneficiare dell’esonero dagli obblighi di certificazione delle operazioni in parola rese nei confronti di committenti non soggetti passivi ai fini IVA.

 

Procedura di regolarizzazione delle cripto-attività e relativi redditi

L’Agenzia delle entrate ha approvato il modello e le istruzioni per regolarizzare le cripto-attività detenute e/o i relativi redditi realizzati entro il 31 dicembre 2021 (Agenzia delle entrate, provvedimento 7 agosto 2023, n. 290480).

L’articolo 1 della Legge di bilancio per il 2023 ha introdotto la procedura di regolarizzazione delle cripto-attività, attraverso la quale le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia che detengono cripto-attività in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale e/o hanno omesso di indicare i relativi redditi nella propria dichiarazione annuale dei redditi, possono regolarizzare la propria posizione.

 

Tale regolarizzazione è ammessa relativamente ai periodi d’imposta fino al 2021 per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione, di cui all’articolo 4 del D.L. n. 167/1990 e quelli ai fini delle imposte sui redditi ed eventuali addizionali.

La procedura prevede:
– la spontanea, consapevole e autonoma istanza di regolarizzazione del richiedente;
– il pagamento della sanzione per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale nella misura dello 0,5% del valore delle cripto-valute non dichiarate per ciascun anno;
– il pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle eventuali addizionali nella misura del 3,5% del valore delle cripto attività, incluse le cripto-valute, cui si riferiscono i redditi omessi.

 

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ha approvato il “Modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi”, reso disponibile sul sito dell’Agenzia, unitamente alle relative istruzioni, l’ambito di applicazione, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza e di versamento degli importi, oltre che lo schema della relazione di accompagnamento che deve essere allegata all’istanza stessa.

 

La suddetta istanza deve essere presentata, esclusivamente via PEC, entro il 30 novembre 2023, alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale nell’ultimo anno d’imposta interessato dalla procedura.

Alla richiesta va allegata la ricevuta del versamento F24, da effettuare in un’unica soluzione, e la relazione di accompagnamento con la documentazione utile a dimostrare la provenienza delle somme investite, come per esempio le contabili bancarie relative all’acquisto delle cripto-attività e ogni altro documento da cui si evinca la riconducibilità delle cripto-attività al richiedente.

L’Agenzia, inoltre, ha annunciato che con una successiva risoluzione saranno istituiti i codici tributo per i versamenti, che non potranno essere effettuati in compensazione.

 

L’assistenza alla descritta procedura può essere fornita al contribuente dall’unità speciale costituita in attuazione dell’articolo 12, comma 3, del D.L. n. 78/2009, ora Ufficio Contrasto Illeciti Fiscali Internazionali del Settore Contrasto Illeciti presso la Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle entrate, per le regolarizzazioni aventi un controvalore superiore ad 1 milione di euro. 

 

Diritti di ingresso alle mostre di oggetti d’arte di nuova realizzazione: requisiti per esenzione IVA

Ai fini dell’applicazione dell’esenzione IVA per i diritti di ingresso alle mostre di oggetti d’arte di nuova realizzazione, l’Agenzia delle entrate ha ribadito la necessaria sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla disposizione di cui al primo comma n. 22) dell’articolo 10 del Decreto IVA, soffermandosi in particolare sull’assenza di scopi speculativi e sulla rilevanza culturale e sociale del servizio prestato (Agenzia delle entrate, risposta 4 agosto 2023, n. 417).

Come già ricordato nella risoluzione n. 85/2004, le mostre rientrano tra le attività spettacolistiche di cui all’articolo 74­quater del Decreto IVA, mutuandone le modalità di certificazione dei corrispettivi della Tabella C, allegata al Decreto IVA, che comprende espressamente tra le attività spettacolistiche le mostre e fiere campionarie, esposizioni scientifiche, artistiche e industriali.

 

Ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 22), del citato Decreto, sono esenti da IVA le prestazioni inerenti alla visita a musei, gallerie, pinacoteche, monumenti e simili. L’importante è che siano rispettati tutti i requisiti indicati nella risoluzione n. 85/2004, ossia:

  • l’esposizione deve riguardare quadri, fotografie o altri beni di rilevante utilità sociale e culturale, oggetto di visita da parte del pubblico, in spazi appositi;

  • lo scopo dell’esposizione deve essere divulgativo e quindi di promozione della conoscenza (storica, artistica ecc.);

  • l’esposizione deve essere caratterizzata dall’assenza di scopi speculativi o commerciali anche indiretti.

Nel caso di specie, la società istante ha interesse a sapere se la diffusione ”virale” delle immagini delle proprie opere esposte costituisca un ”beneficio commerciale indiretto” così da impedire l’applicazione di tale esenzione di cui al numero 22) del suddetto articolo 10, chiarendo che il servizio che intende realizzare non è funzionale a promuovere le opere e le realizzazioni esposte ai fini di una potenziale vendita.

 

L’Agenzia delle entrate chiarisce che l’assenza di scopi speculativi o commerciali anche indiretti sussiste quando l’esposizione è finalizzata esclusivamente alla divulgazione e non anche alla commercializzazione delle opere artistiche ivi esposte.

Pertanto ritiene che la divulgazione spontanea tramite ”social” delle opere artistiche della Società da parte dei visitatori non costituisca di per sé un ostacolo all’applicazione dell’articolo 10, primo comma, n. 22), del Decreto IVA.

È invece di ostacolo l’assenza di una rilevante utilità sociale e culturale dell’esposizione e delle opere esposte, dovendo essere finalizzate alla promozione della conoscenza (storica, artistica ecc.).

Dunque, affinché si possa ritenere applicabile il regime di esenzione IVA, non è sufficiente che la Società esponga in spazi appositi le proprie creazioni, in assenza dei dichiarati scopi speculativi, ma occorre altresì che il servizio prestato abbia una certa rilevanza culturale e sociale.

 

La Società, infatti, afferma di voler esporre al pubblico opere artistiche nuove, realizzate dai soci, mentre secondo la risoluzione n. 30/1998, l’esenzione opera ogni qual volta vengano esposti in spazi appositamente predisposti, quadri, fotografie, stampe, statue, di autori di chiara fama, con scopo unicamente divulgativo, prescindendo dal carattere permanente o meno della manifestazione o dal soggetto pubblico o privato che la realizza.

La ratio dell’esenzione IVA risiede nella volontà di incentivare ­per il tramite delle mostre ­la divulgazione e la promozione della conoscenza unicamente di quei beni che abbiano rilevante utilità sociale e culturale e che siano state realizzate da autori di chiara fama.

 

Secondo un costante principio della giurisprudenza unionale, conclude l’Agenzia, i termini con i quali sono state designate le esenzioni, di cui all’articolo 132 della Direttiva IVA, devono essere interpretati restrittivamente, in quanto deroghe al principio generale stabilito dall’articolo 2 della medesima Direttiva.

 

IVA al 4% se la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata in “mense aziendali”

A seconda che l’attività di preparazione dei cibi venga considerata ”cessione di beni” o ”prestazione di servizi”, l’IVA da applicare cambia: la somministrazione è assoggettata all’aliquota del 10%; la cessione è assoggettata ad IVA con l’aliquota propria applicabile in relazione alla singola tipologia di bene alimentare venduto (Agenzia delle entrate, risposta 2 agosto 2023, n. 412).

Per quanto concerne l’aliquota applicabile alla cessioni di pasti, l’Agenzia delle entrate ricorda che il numero 121) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA prevede l’applicazione dell’aliquota del 10% alle somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande.

Il numero 80) della predetta Tabella A, Parte III, prevede, tra l’altro, che tale aliquota agevolata venga applicata alle preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, da interpretare, ai sensi dell’articolo 1, comma 40, della Legge di bilancio 2021, nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.

 

Con la suddetta disposizione, il legislatore ha inteso fornire una soluzione alla problematica concernente la qualificazione, agli effetti dell’IVA, dell’attività di preparazione dei cibi da consegnare a domicilio o da asporto, in ordine alla quale, anteriormente, erano sorti dubbi se dovesse considerarsi quale ”cessione di beni” o ”prestazione di servizi”.

Tale distinzione rileva in quanto il contratto di somministrazione di alimenti e bevande viene inquadrato nell’ambito delle fattispecie assimilate alle prestazioni di servizi dall’articolo 3, secondo comma, n. 4) del medesimo Decreto IVA e risulta caratterizzato dalla commistione di ”prestazioni di dare” e ”prestazioni di fare”. Tale elemento distingue le prestazioni di somministrazione dalle vendite di beni da asporto, che sono a tutti gli effetti cessioni di beni in virtù del prevalente obbligo di dare.

La diversa qualificazione, chiarisce l’Agenzia, incide ai fini della individuazione dell’aliquota IVA da applicare, in quanto la ”somministrazione” è assoggettata all’aliquota del 10%, mentre la ”cessione” è assoggettata ad IVA con l’aliquota propria applicabile in relazione alla singola tipologia di bene alimentare venduto.

 

In merito alla distinzione in esame, la Corte di giustizia ha chiarito che, al fine di stabilire se una prestazione complessa unica debba essere qualificata cessione di beni o prestazione di servizi, occorre prendere in considerazione tutte le circostanze nelle quali si svolge l’operazione per ricercarne gli elementi caratteristici e identificarne gli elementi predominanti. In particolare, la Corte ha giudicato l’operazione di ristorazione come una prestazione di servizi solo se caratterizzata da una serie di elementi e di atti, dei quali la cessione di cibi rappresenta soltanto una parte e nel cui ambito risultano predominanti ampiamente i servizi, diversamente dal caso di un’operazione di mera cessione avente ad oggetto alimenti da asportare non accompagnata da servizi volti a rendere più piacevole il consumo in loco in un ambiente adeguato.

Pertanto, la sola fornitura di cibi e bevande nell’ambito dei servizi di ristorazione è considerata sia dal diritto unionale sia dall’Amministrazione finanziaria, una cessione di beni.

 

Nel caso di specie, in base ad un contratto stipulato tra una APSP e una ONLUS per il servizio di confezionamento pasti, l’APSP deve provvedere alla preparazione dei pasti e al relativo confezionamento negli appositi contenitori termici per il trasporto, con materie prime e alimenti a suo carico all’intero della propria cucina e successivamente al consumo alla pulizia dei contenitori e delle casse termiche.

Spetta, invece alla ONLUS:

-­ mettere a disposizione i contenitori e le casse termiche necessarie al trasporto dei pasti;

-­ prendere in carico i pasti presso la cucina dell’APSP;

-­ fornire le bevande e i condimenti, nonché le stoviglie, le posate e tutto il necessario per la distribuzione e la somministrazione dei pasti;

-­ distribuire e somministrare i pasti medesimi.

 

L’ONLUS/committente, dunque, effettua una serie di attività tra le quali la presa in carico dei pasti presso la cucina dell’APSP e la relativa distribuzione agli utenti, oltre alla fornitura di tutti i beni diversi dalle materie prime necessarie alla preparazione dei pasti, che porta a ricondurre l’attività resa dall’istante più propriamente tra ”le preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove” di cui al richiamato numero 80) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA, alla luce dell’interpretazione datane dall’articolo 1 della Legge n. 178 del 2020.

 

In merito, dunque, alla possibilità di applicare l’aliquota IVA del 4% al corrispettivo relativo ai pasti consumati dal personale della ONLUS, l’Agenzia ne ricorda l’applicabilità per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni.

Il legislatore fiscale ha voluto oggettivamente agevolare in senso ampio l’attività di somministrazione ai dipendenti, purché realizzata nel locale ”mensa aziendale”, precisando il significato da attribuire a tale locuzione. Per ”mense aziendali”, infatti, si devono intendere quelle la cui gestione è data in appalto ad un’impresa specializzata ovvero effettuata direttamente dall’azienda, indipendentemente dal luogo in cui è situata la mensa; inoltre l’appaltatore deve assumere l’obbligo di fornire la prestazione esclusivamente ai dipendenti del soggetto appaltante.

Nel caso di specie, il contratto sottoscritto tra le parti non ha per oggetto la ”somministrazione” di pasti all’interno della mensa aziendale della ONLUS, bensì, la preparazione e confezionamento dei pasti, ritirati presso la cucina dell’istante, che l’ONLUS distribuisce in minima parte anche al proprio personale. Pertanto, l’Agenzia esclude l’applicabilità della predetta aliquota del 4%.

Operazioni escluse dalla formazione del prorata di detrazione dell’IVA

L’Agenzia delle entrate ha affermato che non concorrono alla formazione del prorata di detrazione dell’IVA le cessioni di fabbricati qualificati quali beni fiscalmente ammortizzabili ai fini delle imposte dirette (Agenzia delle entrate, risposta 3 agosto 2023, n. 413).

L’istante, un’impresa costruttrice che opera in qualità di stazione appaltante attraverso l’affidamento di appalti a imprese terze, ha chiesto all’Agenzia delle entrate di confermare che sia le cessioni di fabbricati abitativi sia le cessioni di fabbricati strumentali rientrino tra le operazioni attive rilevanti ai fini della determinazione della percentuale di detrazione, secondo la corretta interpretazione del concetto di ”bene ammortizzabile” e se rientrino comunque fra le operazioni attive rilevanti ai fini della determinazione della percentuale di detrazione le cessioni di fabbricati abitativi in quanto questi si qualificano anche come ”beni non ammortizzabili”, ai fini delle imposte sui redditi.

 

Ai fini della determinazione dell’IVA dovuta, chiarisce l’Agenzia, l’articolo 19 del D.P.R n. 633/1972 prevede la possibilità di detrarre dall’imposta relativa alle operazioni effettuate quella assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e servizi acquistati o importati nell’esercizio di impresa arte o professione. Al secondo comma dello stesso articolo 19 è prevista, inoltre, l’indetraibilità dell’imposta relativa all’acquisto di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta.

 

Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti, il diritto alla detrazione dell’imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all’articolo 19­bis, il quale dispone, tra l’altro, al primo comma che la percentuale di detrazione di cui all’articolo 19, comma 5, è determinata in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo.

 

In sostanza, per i soggetti che effettuano sia operazioni imponibili sia operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972, il diritto alla detrazione dell’IVA spetta in misura proporzionale alle prime e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui al citato articolo 19­bis, ossia in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo, cd. “prorata” di detrazione.

Sempre il suddetto articolo 19­bis, al secondo comma, dispone che per il calcolo della percentuale di detrazione non si debba tener conto delle cessioni di beni ammortizzabili.

 

Tale ultima previsione recepisce nell’ordinamento interno quanto stabilito dall’articolo 174, paragrafo 2, della Direttiva IVA, secondo il quale per il calcolo del prorata di detrazione non si tiene conto dell’importo del volume d’affari relativo alle cessioni di beni d’investimento utilizzati dal soggetto passivo nella sua impresa.

A tal proposito, la Corte di Giustizia UE, nella sentenza 6 marzo 2008 emessa nella causa C­98/07, Nordania Finans, ha precisato che la finalità dell’esclusione delle cessioni dei beni d’investimento dal calcolo del prorata di detrazione si giustifica per evitare che possano falsarne il significato reale nella misura in cui essi non riflettano l’attività professionale del soggetto passivo.

La stessa CGUE ha precisato che il legislatore comunitario ha quindi inteso escludere dal calcolo del prorata il fatturato relativo alla vendita di beni allorché questa vendita riveste un carattere inusuale rispetto all’attività corrente del soggetto passivo interessato e non richiede quindi un utilizzo dei beni o dei servizi ad uso misto in un modo che sia proporzionale al fatturato che genera.

 

Come già chiarito nella risposta n. 165/2020 dell’Agenzia, per l’individuazione dei beni strumentali ammortizzabili, in assenza di una definizione ai fini dell’IVA, si deve avere riguardo ai criteri per essi disposti ai fini delle imposte dirette.

In particolare, è stato chiarito che per ”beni oggetto dell’attività propria dell’impresa” devono intendersi quelli il cui impiego qualifica e realizza l’attività normalmente esercitata (commercio, lavorazione, noleggio, locazione finanziaria ecc.) e per ”beni strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività propria” quelli impiegati esclusivamente come mezzo per l’esercizio di detta attività e, pertanto, diversamente dai primi, inidonei, come tali, a qualificare la natura dell’attività svolta.

L’Agenzia, inoltre, fa riferimento alla circolare n. 25/1979, secondo la quale per ”attività propria dell’impresa” si deve intendere quella che normalmente ed abitualmente viene esercitata dall’imprenditore e non quindi quella svolta in maniera occasionale o, comunque, di scarsa rilevanza nell’ambito dell’impresa.

Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’articolo 19­bis, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972 e del calcolo della percentuale di detrazione, è necessario fare riferimento alla definizione di ”beni ammortizzabili”, rilevante ai fini delle imposte dirette.

 

Nel caso di specie, quindi, l’Agenzia conclude affermando che non concorreranno alla formazione del prorata le cessioni di fabbricati che l’istante ha qualificato quali beni fiscalmente ammortizzabili ai fini delle imposte dirette, vale a dire diversi da quelli c.d. ”merce” di cui all’articolo 92 del TUIR e da quelli c.d. ”patrimoniali” di cui all’articolo 90 del TUIR.